Ordinanza n. 235/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 365/18, emesso, nell’ambito del procedimento n. 1593/2018 RG, dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 18 maggio 2018 e depositato in cancelleria in data 21 maggio 2018, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 05 marzo 2022 e notificato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 1 maggio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di decreti ingiuntivi e delle sentenze di ottemperanza relative al pagamento di fatture
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 365/2018 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, definitivamente esecutivo e notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, il Commissario ad acta nominato per l’esecuzione delle sentenze di ottemperanza ha chiesto chiarimenti sull’importo ancora dovuto. Il Commissario ha riferito di avere accertato pagamenti parziali relativi a fatture del 2015 e del 2017, effettuati mediante mandati di pagamento o nell’ambito di procedure esecutive, nonché la duplicazione delle fatture nn. 22 e 23 del 2015 nei due decreti ingiuntivi oggetto di separati giudizi. Il difensore del ricorrente ha dichiarato di avere già chiesto lo stralcio delle fatture duplicate e di quelle eventualmente già pagate, con conseguente ricalcolo del credito residuo, contestando tuttavia l’assenza di prova documentale dei pagamenti pregressi.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull’istanza di ottemperanza e ha disposto incombenti istruttori, riservando ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. Ha invitato il ricorrente a depositare la documentazione relativa alla richiesta scritta di stralcio delle somme duplicate, al nuovo conteggio del credito residuo e alla richiesta di prova dei pagamenti pregressi. Ha inoltre ordinato all’Azienda Sanitaria e al Commissario ad acta di fornire chiarimenti documentati sulle interlocuzioni con il difensore del ricorrente, sull’eventuale stralcio delle fatture duplicate o già pagate e sul riscontro alla richiesta di documentazione dei pagamenti. Il deposito della relazione e degli eventuali documenti dovrà avvenire entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo azionato è divenuto definitivamente esecutivo; il provvedimento non affronta ancora in via definitiva l’ammontare del credito residuo né l’ottemperanza.
art. 25 c.p.a.
domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a.
La norma è richiamata esclusivamente in relazione all’elezione del domicilio processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando emergano pagamenti parziali, duplicazioni di fatture o contestazioni sull’ammontare del credito residuo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di determinare la somma eventualmente ancora dovuta.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione deve verificare lo stato effettivo dell’obbligazione, considerando i pagamenti già eseguiti e le eventuali duplicazioni delle pretese creditorie, e deve riferire al giudice con chiarimenti documentati.
- Quando la parte privata contesti l’imputazione o l’avvenuto pagamento di somme e deduca di avere chiesto lo stralcio di poste duplicate, il giudice può richiedere alla parte e all’amministrazione la produzione della corrispondenza e della documentazione contabile necessarie al ricalcolo del credito residuo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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