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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2257

Regolamento (UE) 2017/2257 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R2257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2017 per un determinato stock di rana pescatrice assegnato al Belgio. Per questo dispone il divieto di pesca per le navi belghe nelle zone interessate a decorrere dal 10 ottobre 2017, vietando anche la detenzione, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture successive a tale data. L’atto è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Divieto di pesca della rana pescatrice per le navi battenti bandiera belga nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate, limitatamente allo stock di rana pescatrice (Lophiidae) identificato come ANF/*8ABDE (condizione speciale per ANF/07.) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. Il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 10.10.2017, e riguarda le attività di pesca, nonché la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il regolamento si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca 2017 fissate dal regolamento (UE) 2017/127 e del sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi belghe

Il regolamento interviene a seguito dell’esaurimento del contingente 2017 assegnato al Belgio per uno specifico stock di rana pescatrice (Lophiidae) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. La Commissione, richiamando il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca e il regolamento (UE) 2017/127 sulle possibilità di pesca per il 2017, conclude che occorre chiudere immediatamente la pesca di tale stock.

Contesto e presupposto dell’intervento

Le premesse chiariscono che le informazioni trasmesse alla Commissione hanno evidenziato l’esaurimento del contingente attribuito al Belgio per lo stock indicato nell’allegato. In conseguenza di ciò, la Commissione dispone il divieto di pesca per evitare catture oltre il quantitativo autorizzato per l’anno 2017.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto del divieto è lo stock ANF/*8ABDE, con condizione speciale per ANF/07., identificato come rana pescatrice (Lophiidae), nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. La chiusura decorre dal 10.10.2017, data indicata nell’allegato.

Obblighi e divieti operativi

Dal momento della chiusura, le navi interessate non possono più svolgere attività di pesca sullo stock in questione. Il regolamento estende il divieto anche alle operazioni successive alla cattura, vietando espressamente:

  • la conservazione a bordo;
  • il trasferimento;
  • il trasbordo;
  • lo sbarco delle catture effettuate dopo il 10.10.2017.

Entrata in vigore e forza vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per gli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2017

Il contingente di pesca assegnato al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 10.10.2017, data di chiusura riportata nell’allegato.

Divieto di pesca e operazioni correlate

Dal 10.10.2017 è vietata alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock di rana pescatrice (Lophiidae) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito del regime di controllo unionale della politica comune della pesca, e si coordina con il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per il 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrolli e contingentamento itticopolitica comune della pesca

Testo integrale

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