Cassazione Civile, Sentenza n. 17409/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo relativa alla successione testamentaria di Giovanni Scaduto Scardina: i ricorrenti censurano la modalità di formazione della massa ereditaria e del progetto di divisione dopo la riduzione di una compravendita ritenuta dissimulare di donazione (28/04/1981), chiedendo tra l'altro che sia correttamente disposta la collazione delle donazioni (quantificazione e soggetti tenuti), che i beni non oggetto di riduzione non siano inclusi nella divisione in natura ma trattati secondo le regole di collazione (imputazione), che la valutazione dei beni avvenga nella data di apertura della successione (art. 747 c.c.), che eventuali miglioramenti siano considerati correttamente (solo quelli anteriori all'apertura della successione), e denunciando nullità e irregolarità procedurali (cambio del collegio, mancata discussione, carenze del progetto di divisione). I ricorrenti hanno chiesto la cassazione e il rinvio per rifare le operazioni di divisione e collazione conformemente al diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato molte delle censure procedurali e di fatto (nullità, irregolarità nella composizione del collegio, mancata discussione, eccezioni nuove in memoria), ma ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto errata l'inclusione dell'appartamento di via Amari 77 nel progetto di divisione come bene comune (violazione del principio secondo cui, in assenza di scelta del donatario, la collazione di immobili avviene per imputazione e non in natura) e ha ritenuto indebita l'inclusione di particelle non colpite dalla pronuncia di riduzione. Ha inoltre ribadito che l'obbligo di collazione relativo al donatario premorto grava sui suoi eredi discendenti e non sulla moglie. Per tali profili la sentenza di appello è cassata limitatamente agli aspetti indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché provveda alle operazioni di divisione e collazione conformemente ai principi indicati; le altre censure sono rigettate o assorbite. La Corte di cassazione ha liquidato inoltre le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Richiamato per la possibilità di rigettare una censura correggendo la motivazione senza nuovi accertamenti quando il dispositivo è conforme al diritto; utilizzato per respingere alcune doglianze modificando la motivazione
art. 739 c.c.
Definisce che l'erede è tenuto a conferire le donazioni personalmente ricevute; la Corte lo usa per distinguere obbligo del donatario dall'obbligo dei suoi discendenti che subentrano per rappresentazione
art. 746 c.c.
Riconosce al coerede donatario la scelta tra conferimento in natura e conferimento per imputazione; la Corte afferma che, in assenza di scelta, la collazione di immobili deve considerarsi per imputazione
art. 747 c.c.
Stabilisce il criterio temporale per la determinazione del valore dei beni da collazionare (valore all'apertura della successione); la Corte lo invoca per correggere valutazioni operate su date diverse
art. 748 c.c.
Riferito nel quadro delle norme sulla collazione e sui miglioramenti; la Corte precisa che rilevano i miglioramenti anteriori all'apertura della successione
art. 749 c.c.
Norma sui miglioramenti apportati dall'acquirente del bene donato; la Corte chiarisce che rilevano solo quelli anteriori all'apertura della successione
art. 556 c.c.
Richiamato in tema di criteri di stima dei beni donati con riferimento agli artt. 747-750 c.c.; indica che la stima è ancorata al momento dell'apertura della successione
art. 384 c.p.c. (richiamata per motivazione)
Utilizzata per affermare che, se il dispositivo è corretto, la motivazione può essere rettificata senza nuovi accertamenti
artt. 25 e 111 Cost.
Citate dai ricorrenti in rapporto a presunte violazioni del giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali mosse
art. 789 c.p.c.
Norma sul procedimento divisorio; la Corte precisa che non sempre è necessaria la formale osservanza di tutte le sue prescrizioni quando il progetto del CTU è fatto proprio implicitamente
art. 372 c.p.c.
Sul controllo d'ufficio delle nullità in cassazione; la Corte osserva che la nullità è rilevabile solo se il vizio incide direttamente sul provvedimento e non richiede nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce al coerede donatario la scelta tra conferimento in natura e per imputazione (art. 746 c.c.), in mancanza di una espressa scelta del donatario la collazione di beni immobili deve effettuarsi per imputazione; il bene rimane di proprietà del donatario e si tiene conto del valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.).
- L'obbligo di collazione relativo a un donatario premorto che subisce rappresentazione grava sui suoi eredi discendenti e non sul coniuge superstite: la moglie del donatario non è tenuta alla collazione per la donazione ricevuta dal coniuge se non è erede diretta per rappresentazione.
- La riduzione (annullamento della donazione dissimulata) opera solo sugli atti e sui beni espressamente colpiti dalla pronuncia di riduzione; beni contigui o di pari data non colpiti rimangono di proprietà del donatario e debbono essere trattati secondo le regole sulla collazione.
- La determinazione del valore dei beni per la collazione/imputazione deve fare riferimento alla data di apertura della successione; eventuali miglioramenti intervenuti dopo l'apertura della successione non riducono il valore da considerare per la riduzione, salvo domanda di rimborso proposta e provata.
- In cassazione non è possibile introdurre nuove questioni di fatto o nuove eccezioni mai prospettate in merito alle fasi di merito tramite memorie; le nullità rilevabili d'ufficio sono esaminabili solo se emergono direttamente dagli atti e non richiedono nuovi accertamenti fattuali.
- Le irregolarità interne alla composizione del collegio (sostituzione tra giudici dello stesso ufficio) o formalità procedurali omesse non comportano necessariamente nullità della decisione, salvo che siano atti compiuti da soggetti estranei all'ufficio.
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