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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-862/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo sociale europeo (FSE) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Annullamento parziale di contributi a programmi operativi in Repubblica ceca – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 16, lettera b) – Esclusione specifica – Appalti pubblici di servizi relativi a programmi destinati alla trasmissione. — Causa C-862/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Repubblica ceca contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato le rettifiche finanziarie della Commissione su alcuni programmi cofinanziati da FSE e FESR. Viene chiarito che l’esclusione per gli appalti relativi a programmi destinati alla trasmissione si applica solo agli appalti affidati da emittenti radiotelevisive in quanto amministrazioni aggiudicatrici. La Corte valorizza il carattere derogatorio della disposizione e l’esigenza di interpretazione restrittiva.

Interpretazione dell’esclusione dagli appalti pubblici per l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione: tale deroga si applica solo alle amministrazioni aggiudicatrici che sono emittenti radiotelevisive.

La questione giuridica

Se l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che l’esclusione dagli appalti pubblici per servizi aventi ad oggetto programmi destinati alla trasmissione si applichi a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice, oppure solo quando l’amministrazione aggiudicatrice è essa stessa un’emittente radiotelevisiva; e se, in tale contesto, gli elementi testuali, storici, teleologici e sistematici invocati dalla Repubblica ceca potessero giustificare un’interpretazione più ampia.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che l’esclusione prevista dall’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE ha carattere derogatorio e va interpretata restrittivamente: essa riguarda soltanto gli appalti di servizi relativi a programmi destinati alla trasmissione quando l’amministrazione aggiudicatrice è una emittente radiotelevisiva e l’appalto è funzionale alla specifica missione di servizio pubblico di tale organismo. Non si estende quindi a qualunque amministrazione aggiudicatrice che affidi tali servizi, né gli argomenti tratti dalla genesi della norma, dal considerando 25 o dalla direttiva 2014/24 possono sovvertire tale conclusione per fatti anteriori.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva 92/50/CEE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Regolamento (CE) n. 213/2008
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Interpretazione dell’esclusione per programmi destinati alla trasmissione negli appalti pubblici

La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro una decisione della Commissione di rettifica finanziaria su programmi operativi cofinanziati dal FSE e dal FESR in Repubblica ceca. Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, relativo all’esclusione dagli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive.

Fatti e procedimento

La Commissione, a seguito di un audit su alcuni appalti pubblici di servizi di trasmissione radiotelevisiva cofinanziati da fondi UE, aveva ritenuto irregolare l’aggiudicazione diretta di quattro appalti senza bando di gara. Secondo la Commissione, tali appalti non rientravano nell’esclusione dell’articolo 16, lettera b), perché quest’ultima si applicherebbe solo quando l’amministrazione aggiudicatrice è un’emittente radiotelevisiva. Di conseguenza, con la decisione di esecuzione C(2017) 4682 final, la Commissione aveva revocato parte del contributo FSE e FESR ai programmi operativi interessati.

La Repubblica ceca aveva impugnato tale decisione davanti al Tribunale, sostenendo che l’esclusione si applicasse a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la Repubblica ceca ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

Questioni giuridiche esaminate

La Repubblica ceca ha articolato un motivo unico di impugnazione fondato sulla violazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE. Ha sostenuto che il Tribunale avesse interpretato in modo errato la norma, restringendone indebitamente l’ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, ha invocato:

  • la genesi della disposizione e l’evoluzione legislativa dalla direttiva 92/50 alla direttiva 2004/18;
  • l’interpretazione letterale, sostenendo che il testo non limita espressamente l’esclusione alle emittenti radiotelevisive in quanto amministrazioni aggiudicatrici;
  • l’interpretazione teleologica, richiamando il considerando 25 della direttiva 2004/18 e la sentenza Bayerischer Rundfunk e a. (C‑337/06);
  • l’interpretazione sistematica, in particolare il parallelismo con l’esclusione per gli appalti concernenti il tempo di trasmissione e con la nota a piè di pagina n. 3 dell’allegato II B della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 213/2008.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE;
  • il considerando 25 della medesima direttiva;
  • l’articolo 1, lettera a), iv), della direttiva 92/50/CEE, come antecedente normativo;
  • l’articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, quale elemento di contesto, pur non applicabile ratione temporis;
  • il regolamento (CE) n. 1083/2006, in base al quale erano stati adottati i programmi operativi;
  • il regolamento (CE) n. 213/2008, rilevante per la nota a piè di pagina n. 3 dell’allegato II B della direttiva 2004/18.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge in primo luogo l’argomento letterale della Repubblica ceca. Osserva che le diverse versioni linguistiche della disposizione presentano divergenze e ambiguità, sicché il solo testo non consente di risolvere in modo univoco la questione. In presenza di discrepanze linguistiche, la norma va interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della disciplina.

Sul piano storico, la Corte rileva che le modifiche intervenute nel passaggio dalla direttiva 92/50 alla direttiva 2004/18 hanno precisato e completato i tipi di servizi esclusi, ma non hanno ampliato il novero dei soggetti che possono beneficiare dell’esclusione. L’aggiunta dell’espressione "destinati alla trasmissione" è ricondotta alla necessità di adattare la norma all’evoluzione tecnologica, in particolare alla diffusione della trasmissione via Internet, e non a un ampliamento soggettivo della deroga.

Sul piano teleologico, la Corte conferma che l’esclusione risponde a considerazioni culturali e sociali inerenti alla specifica missione delle emittenti radiotelevisive. Richiamando la sentenza Bayerischer Rundfunk e a. (C‑337/06), ribadisce che l’esclusione concerne solo gli appalti aventi ad oggetto servizi attinenti alla funzione specifica degli organismi radiotelevisivi pubblici. I servizi estranei a tale missione restano invece soggetti alle regole sugli appalti pubblici.

La Corte valorizza inoltre il carattere derogatorio dell’articolo 16, lettera b), che impone un’interpretazione restrittiva. Da ciò deriva che l’esclusione si applica soltanto agli appalti aggiudicati da emittenti radiotelevisive in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, e finalizzati all’adempimento della loro missione di servizio pubblico.

Quanto agli argomenti sistematici, la Corte osserva che la diversa formulazione dell’esclusione relativa al tempo di trasmissione non consente di estendere per analogia l’ambito soggettivo dell’esclusione sui programmi. Anche la nota a piè di pagina n. 3 dell’allegato II B della direttiva 2004/18 conferma la stessa lettura: per i programmi sono contemplate le emittenti radiotelevisive, mentre per il tempo di trasmissione possono rilevare anche altre amministrazioni aggiudicatrici.

Infine, la Corte respinge i riferimenti alla direttiva 2014/24/UE e al suo iter legislativo, poiché tale direttiva non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 si applichi unicamente alle amministrazioni aggiudicatrici che sono emittenti radiotelevisive. Poiché tutti gli argomenti della Repubblica ceca vengono respinti, l’impugnazione è dichiarata infondata.

Principi ricavabili per la pratica

Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che una deroga alle regole ordinarie di gara negli appalti finanziati con fondi UE non può essere estesa oltre il suo tenore e la sua ratio. In materia di servizi audiovisivi e programmi destinati alla trasmissione, l’esclusione opera solo se l’appalto è strettamente connesso alla missione propria di un’emittente radiotelevisiva che agisce come amministrazione aggiudicatrice. Ne discende che, in caso di affidamenti diretti non coperti dall’esclusione, possono essere confermate rettifiche finanziarie sui fondi strutturali.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicifondi strutturaliradiotelevisioneinterpretazione del diritto dell'unionerettifiche finanziarie

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