Corte di giustizia, Sentenza C-800/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021. — Mittelbayerischer Verlag KG contro SM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità derivante dalla pubblicazione di un articolo su Internet – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona. — Causa C-800/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che il criterio del centro degli interessi possa essere utilizzato in modo così ampio da consentire azioni davanti ai giudici di qualsiasi Stato membro ogni volta che un contenuto online offenda sensibilità collettive o nazionali. Per radicare la competenza speciale ex articolo 7, punto 2, occorre che la persona lesa sia individuabile nel contenuto pubblicato, almeno indirettamente. In mancanza di tale identificazione, prevale il foro generale del domicilio del convenuto.
Competenza giurisdizionale in materia di diritti della personalità lesi da contenuti online: il criterio del centro degli interessi vale solo se la persona lesa è identificabile, direttamente o indirettamente, nel contenuto pubblicato.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 consenta di radicare la competenza nel foro del centro degli interessi della persona che lamenta una lesione dei diritti della personalità causata da un contenuto pubblicato su Internet anche quando tale contenuto non la menzioni né direttamente né indirettamente, ma si riferisca a un gruppo collettivo cui essa appartiene; e, in particolare, quali elementi oggettivi debbano essere considerati per verificare la sussistenza di tale competenza.
Principio di diritto
Il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità da un contenuto pubblicato su Internet è competente a conoscere dell’azione per l’intero danno solo se il contenuto in rete contiene elementi oggettivi e verificabili che consentano di identificare quella persona, direttamente o indirettamente, come individuo. Se la persona non è identificata nel contenuto, neppure indirettamente, manca il collegamento particolarmente stretto richiesto dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e resta applicabile la regola generale del foro del convenuto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 15 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 16 del regolamento (UE) n. 1215/2012
Competenza giurisdizionale per lesione dei diritti della personalità tramite contenuti online
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Apelacyjny w Warszawie in una controversia tra una società editrice tedesca e un cittadino polacco che si duole della lesione dei propri diritti della personalità a seguito di un articolo pubblicato su Internet. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, alla luce del criterio del centro degli interessi elaborato dalla giurisprudenza in materia di illeciti commessi online.
Contesto fattuale e procedimento principale
SM, cittadino polacco residente a Varsavia, agisce per la tutela della propria identità e dignità nazionali, ritenendo lesiva l’espressione utilizzata in un articolo pubblicato sul sito della Mittelbayerischer Verlag KG, con sede a Ratisbona. L’articolo, in lingua tedesca e accessibile anche dalla Polonia, conteneva la frase «campo di sterminio polacco di Treblinka», poi sostituita dopo poche ore.
SM ha proposto azione davanti ai giudici polacchi sostenendo che tale espressione ledesse i suoi diritti della personalità. La società convenuta ha contestato la competenza dei giudici polacchi, osservando che l’articolo non riguardava direttamente SM né la Polonia come soggetti individuali e che, in ogni caso, non era ragionevolmente prevedibile una sua evocazione davanti a tali giudici.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se il criterio del centro degli interessi possa applicarsi anche quando il contenuto online non menziona la persona fisica lesa, ma contiene affermazioni che colpiscono il gruppo collettivo a cui essa appartiene;
- se, per valutare la competenza ex articolo 7, punto 2, debbano essere considerati elementi come il pubblico di riferimento del sito, la lingua della pubblicazione, il tempo di accessibilità online e la situazione personale dell’attore.
Normativa e criteri interpretativi richiamati
La Corte richiama i considerando 4, 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, sottolineando che il sistema di competenza deve essere prevedibile e fondato, come regola generale, sul foro del domicilio del convenuto. L’articolo 4 conferma tale principio; l’articolo 7, punto 2, introduce una competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, da interpretare restrittivamente perché derogatoria.
La competenza speciale si giustifica solo in presenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice adito, collegamento che deve essere oggettivo e idoneo a rendere ragionevolmente prevedibile per il convenuto il foro davanti al quale può essere citato.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza su Internet e diritti della personalità, in particolare le sentenze eDate Advertising e Bolagsupplysningen, nelle quali era stata riconosciuta la competenza del giudice del centro degli interessi della vittima perché il contenuto lesivo la identificava direttamente, ad esempio mediante il nome.
La Corte distingue però il caso in esame: qui il contenuto non menziona SM, né direttamente né indirettamente, e la pretesa si fonda sulla lesione dell’identità e dignità nazionali derivante da un’espressione riferita a una collettività. In tale situazione, ammettere la competenza del giudice del centro degli interessi della persona non identificata nel contenuto comprometterebbe la prevedibilità delle norme di competenza e la certezza del diritto.
Secondo la Corte:
- il gestore del sito non può ragionevolmente prevedere di essere convenuto dinanzi ai giudici del centro degli interessi di persone che non sono menzionate nel contenuto;
- una soluzione diversa moltiplicherebbe indefinitamente i fori potenzialmente competenti;
- il criterio non può fondarsi su elementi soggettivi legati alla sola sensibilità dell’attore, ma richiede elementi oggettivi e verificabili che consentano di identificare la persona come individuo.
La mera appartenenza a un gruppo ampio, come una nazione o una collettività storica, non basta. In assenza di identificazione individuale, manca il collegamento stretto richiesto per derogare al foro generale del domicilio del convenuto.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona è competente, per l’intero danno, solo se il contenuto online contiene informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, quella persona come individuo. Poiché nel caso di SM tale identificazione mancava, la competenza speciale ex articolo 7, punto 2, non può essere invocata.
Ricadute pratiche
La sentenza limita l’uso del criterio del centro degli interessi nelle controversie relative a contenuti Internet. Per gli operatori economici e gli editori online, il rischio di essere citati in uno Stato membro diverso da quello del domicilio non può essere esteso a ipotesi in cui il contenuto non riferisca la presunta lesione a una persona determinata o determinabile. Per gli attori, invece, la mera offensività generale di un’espressione verso un gruppo di appartenenza non basta a fondare la competenza del giudice del proprio centro di interessi.
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