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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-58/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021. — K e DBKAG contro Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Linz. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1 – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Esternalizzazione – Prestazioni fornite da un terzo. — Cause riunite C-58/20 e C-59/20

Giurisprudenza europea62020CJ0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato l’ambito dell’esenzione IVA per la gestione di fondi comuni d’investimento quando alcune attività sono affidate a terzi. Ha chiarito che non conta, di per sé, che il servizio sia solo parzialmente esternalizzato o che la società di gestione mantenga taluni compiti residui. Ciò che rileva è che il servizio sia specifico, essenziale e intrinsecamente collegato alla gestione del fondo. In questa logica, possono rientrare nell’esenzione anche adempimenti fiscali e software specializzati, se destinati esclusivamente alla gestione dei fondi.

Esenzione IVA per servizi esternalizzati nella gestione di fondi comuni d’investimento: adempimenti fiscali e software specializzato possono rientrare nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

La questione giuridica

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che rientrano nella "gestione di fondi comuni d’investimento" i servizi forniti da terzi a una società di gestione, in particolare: a) adempimenti fiscali relativi all’imposizione dei redditi dei partecipanti al fondo; b) concessione in licenza di un software specializzato per calcoli essenziali alla gestione dei rischi e alla valutazione delle prestazioni, anche quando tali servizi non siano integralmente esternalizzati e richiedano una certa collaborazione della società di gestione.

Principio di diritto

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA copre anche prestazioni rese da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento quando tali prestazioni presentano un nesso intrinseco con la gestione del fondo, sono specifiche ed essenziali per tale gestione e sono fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi; non è necessario che siano interamente esternalizzate. Ne consegue che possono beneficiare dell’esenzione sia gli adempimenti fiscali specifici dei fondi sia la concessione di un software specializzato per calcoli essenziali, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare in concreto tali condizioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera g)
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte B, lettera d), punto 6
  • Direttiva 2009/65/CE, articolo 2 e allegato II
  • Direttiva 85/611/CEE

Esenzione IVA per servizi esternalizzati nella gestione di fondi comuni d’investimento

La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzgericht (Austria), riguarda l’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE in materia di esenzione IVA per la gestione di fondi comuni d’investimento. La Corte è stata chiamata a stabilire se possano beneficiare dell’esenzione alcune prestazioni rese da terzi a società di gestione, rispettivamente adempimenti fiscali relativi ai redditi dei partecipanti e concessione di un software specializzato per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-58/20, K prestava a società di gestione servizi di calcolo dei valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi. Le società di gestione utilizzavano tali valori per trasmettere dichiarazioni fiscali standardizzate, restando responsabili dell’esattezza dei dati comunicati. L’amministrazione finanziaria negava l’esenzione IVA, sostenendo che si trattasse di prestazioni tipiche del consulente fiscale e non sufficientemente autonome, specifiche ed essenziali per la gestione del fondo.

Nella causa C-59/20, la DBKAG aveva ottenuto da una società tedesca il diritto di usare un software specifico per calcoli relativi ai rischi e alla valutazione delle prestazioni; la medesima società forniva anche prestazioni di supporto, formazione e aggiornamento del software. Il software operava sull’infrastruttura tecnica della DBKAG e necessitava dell’inserimento di dati di mercato da parte della società di gestione. Anche in questo caso l’amministrazione finanziaria negava l’esenzione, qualificando la prestazione come mera assistenza tecnica.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se la nozione di "gestione di fondi comuni d’investimento" comprenda:

  • gli adempimenti fiscali affidati a terzi per garantire la corretta imposizione dei redditi dei partecipanti;
  • la concessione di un diritto d’uso di un software specializzato per calcoli essenziali alla gestione dei rischi e alla valutazione delle prestazioni.

Normativa rilevante e precedenti richiamati

La Corte richiama:

  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA;
  • l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE, di contenuto sostanzialmente identico;
  • la direttiva 2009/65/CE, in particolare l’articolo 2 e l’allegato II, che elenca funzioni di gestione collettiva di portafogli, incluse attività amministrative e contabili.

La pronuncia si inserisce nel solco di precedenti come Abbey National, GfBk, Fiscale Eenheid X, ATP PensionService e Blackrock Investment Management, richiamati per chiarire che l’esenzione riguarda prestazioni specifiche ed essenziali e che le nozioni di esenzione sono autonome e da interpretare restrittivamente, senza però svuotarne l’effetto utile.

Ragionamento della Corte: carattere distinto e non necessaria esternalizzazione integrale

La Corte ribadisce anzitutto che i servizi resi da un gestore esterno possono rientrare nell’esenzione se formano, nel loro insieme, una prestazione distinta e se soddisfano funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento.

Precisa però che la condizione del carattere "distinto" non significa che l’intera attività debba essere totalmente esternalizzata. Se così fosse, si favorirebbero indebitamente le società di gestione che svolgono internamente la stessa attività e si comprometterebbe il principio di neutralità fiscale. È quindi irrilevante, di per sé, che la società di gestione mantenga un ruolo residuo nella dichiarazione fiscale o che il software richieda la collaborazione della stessa e dati da essa forniti.

Ragionamento della Corte: adempimenti fiscali

Quanto agli adempimenti fiscali della causa C-58/20, la Corte osserva che la nozione di gestione comprende anche funzioni amministrative e contabili, incluse quelle menzionate nell’allegato II della direttiva OICVM, come i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo e le valutazioni ai fini delle dichiarazioni fiscali.

Ne deriva che prestazioni di amministrazione e contabilità fornite da terzi possono rientrare nell’esenzione quando presentano un nesso intrinseco con l’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se gli adempimenti fiscali in concreto riguardino obblighi specifici dei fondi comuni d’investimento secondo il diritto austriaco e se siano quindi diversi da quelli relativi ad altri tipi di investimento.

Ragionamento della Corte: software specializzato

Per la causa C-59/20, la Corte ricorda che prestazioni meramente materiali o tecniche, come la semplice messa a disposizione di un sistema informatico, restano escluse dall’esenzione. Tuttavia, ciò non comporta che qualunque servizio reso mediante software sia automaticamente escluso.

La Corte richiama la sentenza Blackrock, nella quale servizi di controllo delle prestazioni e dei rischi forniti tramite piattaforma informatica erano stati esclusi non perché informatici in sé, ma perché non specifici per i fondi comuni d’investimento. Nel caso di specie, se il software è fornito esclusivamente per la gestione di fondi comuni d’investimento e svolge calcoli essenziali per tale gestione, esso può essere considerato specifico. Anche qui spetta al giudice del rinvio verificare se il software sia effettivamente destinato solo a tale funzione e se i calcoli siano intrinsecamente connessi alla gestione del fondo.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’esenzione le prestazioni fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali:

  • gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire la corretta imposizione dei redditi dei partecipanti;
  • la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per calcoli essenziali relativi alla gestione dei rischi e alla valutazione delle prestazioni; quando tali prestazioni presentano un nesso intrinseco con la gestione del fondo e sono fornite esclusivamente ai fini di tale gestione, anche se non sono interamente esternalizzate.

Principio affermato

Il principio di diritto è che l’esenzione IVA per la "gestione di fondi comuni d’investimento" copre anche attività esternalizzate parzialmente, purché esse siano specifiche, essenziali e intrinsecamente connesse alla gestione del fondo; il dato decisivo non è l’integrale esternalizzazione, ma la funzione oggettiva del servizio rispetto alla gestione collettiva del risparmio.

Come è indicizzato

Materieivafondi comuni d’investimentogestione collettiva del risparmioesternalizzazione di servizisoftware e servizi informatici

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