Circolare numero 120 del 3-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’art. 24 del D.L. 24 aprile 1995, n. 123, che concede una riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dei contributi e premi per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Viene spostato al 30 novembre 1995 il termine per il condono previdenziale e assistenziale ex art. 18 della L. 724/1994, con pagamento in unica soluzione, e al 1 dicembre 1995 il differimento dei termini per il recupero rateale dei contributi sospesi. Fino a tali date sono sospesi anche i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali.
Differimento termini per condono e recupero contributi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia
Differimento termini per condono e recupero contributi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990
La circolare illustra l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 24 aprile 1995, n. 123, con riferimento ai soggetti operanti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La disposizione interviene sia sul condono previdenziale e assistenziale già previsto dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, sia sul recupero dei contributi sospesi dopo il sisma, determinando una proroga dei termini e la sospensione delle attività esecutive connesse.
Riapertura del termine per la regolarizzazione agevolata
Il comma 1 dell’art. 24 differisce dal 31 maggio 1995 al 30 novembre 1995 il termine per la regolarizzazione agevolata prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della L. 724/1994. La circolare richiama che la misura si applica ai soggetti operanti nei comuni indicati nel DPCM 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991.
La regolarizzazione agevolata consente:
- la riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi o premi, nella misura del 17% annuo e comunque entro il limite massimo del 50% del debito contributivo complessivo;
- l’esonero dalle obbligazioni per sanzioni amministrative;
- l’estinzione dei reati previsti in materia di versamenti di contributi o premi, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 724/1994.
Soggetti destinatari e periodi regolarizzabili
La riapertura riguarda i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. La circolare distingue tra:
- soggetti di nuova iscrizione, per i quali il termine finale dei periodi contributivi regolarizzabili varia in relazione al momento della denuncia di prima iscrizione, che può coincidere con il nuovo termine del 30 novembre 1995;
- soggetti già iscritti, per i quali l’agevolazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto il mese di agosto 1994.
Calcolo della somma aggiuntiva e modalità di versamento
Per chi si avvale della riapertura del termine, il calcolo della somma aggiuntiva agevolata al 17% annuo deve essere effettuato fino alla nuova scadenza del 30 novembre 1995. Il conteggio va quindi riferito al periodo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento e la data dell’effettivo pagamento, che non può comunque oltrepassare il 30 novembre 1995.
Per i soggetti che avevano già versato alla scadenza originaria del 31 marzo 1995 la prima delle cinque rate previste dall’art. 18, comma 3, della L. 724/1994, la circolare indica due alternative:
- versare le rate successive secondo le modalità originarie, maggiorando le rate successive alla prima degli interessi annui dell’8% per il periodo di differimento, con scadenze al 31 maggio, 31 luglio 1995, 30 settembre e 30 novembre 1995;
- versare il residuo entro il 30 novembre 1995, previa imputazione di quanto già corrisposto con la prima rata secondo i criteri del condono parziale, e aggiornando le sanzioni in forma agevolata fino alla data del pagamento.
Pagamento in unica soluzione
La circolare sottolinea che l’art. 24, comma 1, ultima parte, richiede che entro il nuovo termine del 30 novembre 1995 sia effettuata la regolarizzazione in unica soluzione. Non è quindi prevista, per la riapertura del termine, la possibilità di una nuova regolarizzazione rateale.
Differimento del recupero dei contributi sospesi
Il comma 2 dell’art. 24 differisce al 1 dicembre 1995 i termini, già scaduti o in scadenza a tale data, fissati dal decreto ministeriale 31 luglio 1993 per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma.
Per quanto di competenza dell’Istituto, la circolare richiama l’art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1993, che prevedeva il recupero dei contributi sospesi in:
- 60 rate mensili senza interessi;
- oppure, su domanda, in 96 rate mensili con interessi al tasso legale, a decorrere da ottobre 1993.
Il differimento riguarda quindi le rate mensili già scadute o in scadenza nel periodo 1 ottobre 1993 - 1 dicembre 1995, che devono intendersi spostate al 1 dicembre 1995. Le rate già scadute e regolarmente pagate nel periodo considerato restano acquisite dall’Istituto e non sono restituibili.
La circolare precisa inoltre che, in attesa della conclusione dell’iter parlamentare del decreto legge, saranno successivamente fornite istruzioni operative per il versamento delle rate differite.
Sospensione delle procedure esecutive
Il comma 3 dell’art. 24 stabilisce che, fino ai termini previsti dai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi oggetto della norma. La sospensione opera quindi fino al 30 novembre 1995 per la regolarizzazione agevolata e fino al 1 dicembre 1995 per il recupero dei contributi sospesi.
Punti principali
Riapertura del termine per il condono previdenziale e assistenziale
Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, il termine del 31 maggio 1995 per la regolarizzazione agevolata prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della L. 724/1994 è differito al 30 novembre 1995.
Contenuto della regolarizzazione agevolata
La regolarizzazione comporta la riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi o premi, nella misura del 17% annuo e comunque entro il limite massimo del 50% del debito contributivo complessivo, oltre all’esonero dalle sanzioni amministrative e all’estinzione dei reati in materia di versamenti contributivi o premi.
Soggetti interessati e periodi regolarizzabili
La riapertura riguarda i soggetti operanti nei comuni indicati nel DPCM 15 gennaio 1991. Per i soggetti di nuova iscrizione, il periodo regolarizzabile dipende dalla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione, che può arrivare fino al 30 novembre 1995. Per i soggetti già iscritti, l’agevolazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto agosto 1994.
Calcolo della somma aggiuntiva e modalità di versamento
Per chi si avvale della riapertura, la somma aggiuntiva agevolata al 17% annuo va calcolata fino al 30 novembre 1995. I soggetti che hanno già versato la prima rata al 31 marzo 1995 possono proseguire con le rate successive secondo le modalità originarie oppure saldare il residuo entro il 30 novembre 1995, imputando preventivamente quanto già versato secondo i criteri del condono parziale.
Pagamento in unica soluzione
Entro il 30 novembre 1995 deve essere effettuata la regolarizzazione in unica soluzione dei contributi e/o delle sanzioni ridotte. La circolare precisa che non è prevista la possibilità di regolarizzazione rateale per chi si avvale della riapertura del termine.
Differimento del recupero dei contributi sospesi
Il termine per il recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 è differito al 1 dicembre 1995. Il rinvio riguarda le rate mensili già scadute o in scadenza nel periodo 1 ottobre 1993 - 1 dicembre 1995, riferite al piano di recupero previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1993.
Effetti sulle rate già pagate e sospensione delle azioni di recupero
Le rate del periodo 1 ottobre 1993 - 1 dicembre 1995 già scadute e regolarmente pagate restano acquisite dall’Istituto e non sono restituibili. Fino al 30 novembre 1995 per il comma 1 e fino al 1 dicembre 1995 per il comma 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi in esame.
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