Circolare numero 119 del 2-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il sussidio spettante ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nel periodo 31 dicembre 1994-31 maggio 1995, confermando le istruzioni già fornite per i casi di non utilizzazione e dettando quelle specifiche per i casi di effettivo impiego. Sono individuati i destinatari, l’importo mensile fisso, la durata massima di 12 mesi, le modalità di domanda e i documenti da allegare, nonché le regole su decorrenza, incompatibilità, contributi figurativi, assegno per il nucleo familiare e cessazione del beneficio in caso di mancata partecipazione alle attività. La circolare prevede inoltre una disciplina particolare per i lavoratori già impiegati in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994, per i quali il sussidio decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente trattamento.
Sussidio per lavoratori impiegati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 105/1995
Sussidio per lavoratori impiegati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 105/1995
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’erogazione del sussidio previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, in favore dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili. Il provvedimento si coordina con le precedenti istruzioni già diffuse per il sussidio destinato ai lavoratori non utilizzati in tali attività, che vengono espressamente confermate.
Quadro normativo e conferma delle istruzioni precedenti
La circolare ricorda che la disciplina già dettata con la circolare n. 62 del 2 marzo 1995, riferita al comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 31/1995, resta valida perché tale normativa è stata reiterata dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 105/1995. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 62, vengono quindi definite le regole per il sussidio spettante nei casi in cui i lavoratori siano effettivamente impegnati in lavori socialmente utili.
Destinatari del trattamento
I destinatari del sussidio sono individuati in tre gruppi:
- i lavoratori che hanno beneficiato fino al 31 dicembre 1994 di proroghe dell'indennità di mobilità trasformata e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 22, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991;
- i lavoratori che hanno beneficiato fino al 31 dicembre 1994 di proroghe dell’indennità di mobilità ordinaria per le aree del Mezzogiorno e per quelle di declino industriale individuate dall’U.E., nonché del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno;
- i lavoratori beneficiari di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale che siano stati o siano licenziati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 1995, senza aver titolo a mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia;
- i lavoratori dell’INSAR e della GEPI che cessino di beneficiare, al termine della proroga concessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale senza aver titolo a mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia.
Misura del sussidio e durata
Il sussidio spetta per il periodo di utilizzazione nei lavori socialmente utili, con un limite massimo di dodici mesi. La misura è pari al 64% del tetto massimo inferiore della CIGS, indicato in L. 1.287.306, e quindi l’importo mensile è fissato in L. 823.876 per tutti i destinatari.
Domanda e documentazione necessaria
Per ottenere il beneficio, i lavoratori interessati devono presentare domanda direttamente alla Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1. La domanda deve essere accompagnata dall’attestazione rilasciata dal soggetto gestore del progetto di lavori socialmente utili, dalla quale risultino la data di inizio effettivo dell’attività e quella di cessazione prevista.
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 erano già impegnati in lavori socialmente utili, la domanda va presentata alla Sede INPS che ha erogato il trattamento cessato, utilizzando il modello dell’Allegato 2. Anche in questo caso è richiesta un’attestazione del soggetto gestore con l’indicazione della data prevista per il completamento del progetto.
Decorrenza, modalità di pagamento e interruzione
La corresponsione del trattamento avviene con le stesse modalità previste per l’indennità di mobilità. Per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili il sussidio decorre dalla data di inizio dell’attività risultante dall’attestazione del gestore e termina con la cessazione dell’impegno nel progetto, fermo restando il limite massimo di dodici mesi.
Se nel corso del progetto il lavoratore non partecipa alle attività assegnate, il sussidio in erogazione deve essere immediatamente sospeso. In tale ipotesi non spetta neppure il sussidio previsto dal comma 6 per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili. Le Sedi INPS devono interrompere l’erogazione appena ricevono segnalazioni dagli Uffici del lavoro o dai soggetti gestori.
Regole applicabili, incompatibilità e prestazioni accessorie
In base al comma 7 dell’art. 1, al sussidio si applicano le disposizioni connesse all’iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità, oltre alle norme in materia di indennità di mobilità e, in assenza di disposizioni specifiche, quelle sull’indennità ordinaria di disoccupazione.
La circolare precisa che il sussidio è incompatibile con qualsiasi altra prestazione di disoccupazione e con i trattamenti pensionistici diretti. Per i periodi di fruizione del beneficio spettano invece l’eventuale assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
Disciplina per i lavoratori già impiegati al 31 dicembre 1994
Il comma 8 estende il sussidio anche ai lavoratori che al 31 dicembre 1994 erano già utilizzati in lavori socialmente utili e nei cui confronti cessino o siano cessati nel periodo 31 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia. Per questi soggetti è consentita la prosecuzione dell’impegno nel progetto fino al completamento e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
La domanda deve essere presentata alla Sede INPS che ha erogato il trattamento cessato, mediante il modello dell’Allegato 2. La decorrenza del sussidio è stabilita dal giorno successivo alla scadenza del trattamento previdenziale precedente.
Contenuto degli allegati
Gli allegati contengono i modelli di domanda e le dichiarazioni sostitutive richieste. L’Allegato 1 riguarda i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e richiede dichiarazioni su pensione diretta, domande di disoccupazione, eventuale fruizione di proroghe CIGS e regolare partecipazione al progetto.
L’Allegato 2 è destinato ai lavoratori già utilizzati in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994 e richiede l’indicazione dei trattamenti percepiti fino a una certa data, dei periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili, dell’eventuale titolarità o domanda di pensione, della domanda di indennità ordinaria di disoccupazione per il periodo 1 gennaio-31 maggio 1995 e della prosecuzione regolare dell’attività nel progetto.
Punti principali
Oggetto e conferma delle precedenti istruzioni
La circolare dà attuazione al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, relativo al sussidio per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili. Viene precisato che le istruzioni già impartite con la circolare n. 62 del 2 marzo 1995, relative al comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 31/1995 per i lavoratori non utilizzati in lavori socialmente utili, si intendono confermate perché la disciplina è stata reiterata dal D.L. n. 105/1995.
Destinatari del sussidio
Il beneficio spetta a tre categorie di lavoratori: coloro che hanno fruito fino al 31 dicembre 1994 di proroghe dell'indennità di mobilità trasformata, del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia e dell'indennità di mobilità ordinaria o del trattamento speciale per l'edilizia nelle aree indicate; i lavoratori beneficiari di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale licenziati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 1995 senza titolo alla mobilità o alla disoccupazione speciale per l'edilizia; i lavoratori dell'INSAR e della GEPI che cessano di beneficiare, al termine della proroga prevista, del trattamento straordinario di integrazione salariale senza titolo ai predetti trattamenti.
Misura, durata e decorrenza
Il sussidio compete per il periodo di effettiva utilizzazione in lavori socialmente utili, con un limite massimo di 12 mesi. L'importo è fissato nella misura del 64% del tetto massimo inferiore della CIGS, pari a L. 1.287.306, e quindi corrisponde a L. 823.876 mensili per tutti i destinatari. La corresponsione segue le modalità previste per l'indennità di mobilità e decorre dalla data di inizio effettivo dell'attività risultante dall'attestazione del soggetto gestore del progetto.
Domanda, documentazione e procedure
I lavoratori aventi titolo devono presentare domanda direttamente alla Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza, utilizzando il modello Allegato 1. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del soggetto gestore del progetto, contenente la data di inizio effettivo dell'attività e quella prevista di cessazione. Per i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994 si utilizza il modello Allegato 2 e la domanda va presentata alla Sede INPS che ha erogato il trattamento cessato; in questo caso serve l'attestazione del gestore con la data prevista di completamento del progetto.
Sospensione e perdita del beneficio
Se nel corso della gestione del progetto il lavoratore non partecipa alle attività cui è stato assegnato, il sussidio in corso di erogazione deve cessare immediatamente e non spetta neppure il sussidio previsto dal comma 6 per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili. Le Sedi INPS devono interrompere l’erogazione non appena ricevono le segnalazioni degli Uffici del lavoro o dei soggetti gestori. Per la disciplina completa della perdita del sussidio la circolare rinvia a ulteriori istruzioni in materia di lavori socialmente utili.
Regime applicabile e incompatibilità
Al sussidio si applicano le disposizioni connesse all'iscrizione nelle liste di mobilità, nonché quelle in materia di indennità di mobilità e, in mancanza di norme specifiche, quelle sull'indennità ordinaria di disoccupazione. Il beneficio è incompatibile con qualsiasi altra prestazione di disoccupazione e con i trattamenti pensionistici diretti. Per i periodi di concessione spettano invece l'eventuale assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
Lavoratori già utilizzati al 31 dicembre 1994
Il comma 8 dell'art. 1 estende il sussidio anche ai lavoratori che al 31 dicembre 1994 erano già utilizzati in lavori socialmente utili e che cessano o hanno cessato nel periodo 31 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità o disoccupazione speciale per l'edilizia. Per tali lavoratori è consentita la prosecuzione dell'impegno nel progetto fino al completamento e comunque non oltre il 31 maggio 1995. La decorrenza del sussidio è fissata al giorno successivo alla scadenza del trattamento cessato.
Modelli di domanda allegati
L'allegato 1 contiene il modello di domanda per il sussidio ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, con dichiarazioni su pensione, indennità di disoccupazione, proroghe CIGS e partecipazione alle attività. L'allegato 2 contiene il modello per i lavoratori che erano già utilizzati in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994, con dichiarazioni sui trattamenti precedentemente percepiti, sui periodi di utilizzazione, sulla pensione, sull'eventuale domanda di disoccupazione ordinaria per il periodo 1 gennaio-31 maggio 1995 e sulla regolare prosecuzione dell'attività.
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