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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08577/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'autorizzazione regionale alla coltivazione di una cava di prestito destinata ai lavori di una variante stradale, con occupazione temporanea di terreni di proprietà privata e successiva determinazione dell'indennità da parte della Commissione provinciale espropri. La società proprietaria, ritenendo insufficiente la quantificazione, agì davanti alla Corte d'appello per ottenere un importo maggiore a titolo di giusto indennizzo per lo sfruttamento della cava, l'indennità di occupazione e le somme necessarie al ripristino colturale dell'area. La Provincia, convenuta insieme all'impresa appaltatrice, eccepì difetto di legittimazione passiva, tardività dell'opposizione alla stima, difetto di giurisdizione e, comunque, contestò che la domanda potesse essere qualificata come risarcitoria. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, qualificò la domanda come azione ex art. 2043 c.c. e ritenne precluse le questioni di competenza; con sentenza definitiva condannò la Provincia al pagamento di somme a titolo risarcitorio. In cassazione la Provincia dedusse sei motivi: violazione delle norme sulla materia espropriativa e sulla competenza funzionale della Corte d'appello; tardività/inammissibilità dell'azione; difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; extrapetizione per avere il giudice mutato petitum e causa petendi; violazione delle regole di competenza e del contraddittorio sulla qualificazione della domanda; erronea liquidazione di risarcimento anziché indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il terzo motivo, affermando che la controversia, avendo ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità per occupazione temporanea di un'area destinata a cava di prestito, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello ha commesso extrapetizione qualificando d'ufficio la domanda come risarcitoria ex art. 2043 c.c., mentre l'attrice aveva chiesto la determinazione del giusto indennizzo e dell'indennità di occupazione, cioè una tutela indennitaria diversa per petitum e causa petendi. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché giudichi nuovamente sulla domanda così come originariamente proposta, applicando la disciplina degli artt. 4 e 29 d.lgs. n. 150 del 2011 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 27 l.r. Toscana n. 78 del 1998

    disciplina l'approvazione del progetto di coltivazione della cava di prestito e l'autorizzazione all'escavazione in assenza di accordo con i proprietari delle aree

  • art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato come base per la determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione temporanea e per l'opposizione alla stima

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    norma che regola l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, con riferimento alla determinazione dell'indennità

  • art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011

    prevede il rito sommario di cognizione per le controversie in materia di opposizione alla stima

  • art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010

    la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda le controversie sugli atti espropriativi, ma non quelle sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti

  • art. 2043 c.c.

    la Corte d'appello aveva impropriamente ricondotto la domanda a responsabilità aquiliana; la Cassazione esclude tale riqualificazione perché altera petitum e causa petendi

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel censurare la liquidazione del preteso risarcimento in luogo dell'indennizzo

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione ai criteri di risarcibilità del danno e alla liquidazione del preteso ristoro

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e mutarne d'ufficio il contenuto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato in tema di eccezione/rilievo della competenza nei termini di legge

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per il contraddittorio sulla qualificazione giuridica della domanda

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato per il termine di interlocuzione delle parti sulla questione qualificatoria

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.

    norme sul sindacato di cassazione invocate nei diversi motivi di ricorso

  • art. 22 l.r. Toscana n. 78 del 1998

    richiamato nel motivo di ricorso in collegamento con la disciplina della cava di prestito

  • art. 22 e segg. l.r. Toscana n. 78 del 1998

    richiamati come complesso normativo regionale applicabile alla fattispecie

  • art. 64 e segg. l. n. 2359 del 1865

    richiamati nel primo motivo come disciplina previgente in materia espropriativa

  • art. 1 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dalla Corte come disposizione che, con l'art. 50, disciplina l'occupazione temporanea autonoma rispetto all'espropriazione

Massime di principio

  • La domanda volta alla determinazione dell'indennità per occupazione temporanea di un'area destinata a lavori pubblici resta distinta dalla domanda risarcitoria per occupazione illegittima: le due azioni hanno petitum e causa petendi diversi e non sono liberamente convertibili d'ufficio dal giudice.
  • Nelle controversie sull'opposizione alla stima per indennità conseguenti a occupazione temporanea di beni non destinati all'esproprio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, perché la materia non rientra nell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., che riguarda le controversie espropriative in senso proprio.
  • Ai fini della giurisdizione e della qualificazione della domanda occorre avere riguardo al petitum sostanziale originariamente dedotto in giudizio, non alla successiva riqualificazione operata dal giudice di merito.
  • Il giudice può inquadrare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti, ma non può introdurre un bene della vita diverso da quello richiesto né mutare d'ufficio la causa petendi, altrimenti incorre in extrapetizione.
  • La qualificazione errata di una domanda indennitaria come azione di responsabilità aquiliana è censurabile quando comporti il mutamento del titolo della pretesa e del regime applicabile alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizioneOpposizioni esecutiveProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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