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Sentenza

Sentenza n. 4437/2026 - Napoli, Sezione 9

Per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza di predisposizione del Progetto Individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 presentata in data 12 febbraio 2026 nell’interesse della minore -OMISSIS- per l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo del Comune di Napoli, d’intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale, di provvedere sull’istanza presentata in data 12 febbraio 2026 – e ricevuta dall’Amministrazione resistente in pari data – per la predisposizione del Progetto Individuale in favore della minore -OMISSIS- -OMISSIS- (c.f. -OMISSIS-), persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328; per la condanna e l’ordine all’Amministrazione resistente di provvedere entro un termine congruo, e per la nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., per il caso di ulteriore inerzia

Giustizia amministrativa202603410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 12 febbraio 2026 per la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

La minore, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e titolare di indennità di accompagnamento, aveva richiesto al Comune di Napoli la predisposizione del progetto individuale previsto dall'art. 14 l. 328/2000. Le amministrazioni erano rimaste inerti. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, dell'art. 14 l. 328/2000, degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. e degli artt. 19, 25, 26 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il Comune ha sostenuto di avere già attivato diversi interventi socio-assistenziali e socio-sanitari e ha invocato il differimento al 2027 della piena operatività del nuovo modello organizzativo previsto dal d.lgs. 62/2024, ritenendo residualmente applicabile il solo accomodamento ragionevole. I ricorrenti hanno replicato che il differimento riguarda il diverso progetto di vita disciplinato dal d.lgs. 62/2024 e non il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000, il quale resta immediatamente dovuto e non coincide con la mera sommatoria degli interventi già attivati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che l'art. 14 l. 328/2000 imponga ai Comuni, d'intesa con le ASL, di predisporre, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale per la piena integrazione della persona con disabilità. Il progetto individuale è qualificabile come atto complesso esterno, alla cui adozione concorrono Comune e ASL, ma l'obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso alla conclusione del procedimento grava sull'amministrazione procedente, individuata nel Comune. Gli interventi già attivati in favore della minore non equivalgono alla predisposizione del progetto individuale. Il differimento al 1° gennaio 2027 previsto per l'area della Città Metropolitana di Napoli concerne il diverso progetto di vita introdotto dal d.lgs. 62/2024 e non sospende l'obbligo attuale di predisporre il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000. Il Comune è stato ordinato a provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità, con facoltà di delega, da attivarsi nei successivi 30 giorni su istanza di parte. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, se versato. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede, insieme all'art. 117 c.p.a., il quadro processuale per l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto; la sua violazione integra il silenzio-inadempimento.

  • art. 14 l. 328/2000

    Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2

    Attribuisce al Comune, d'intesa con l'ASL, un obbligo attuale di predisporre il progetto individuale su richiesta dell'interessato; tale progetto non è sostituibile dalla mera attivazione di singoli interventi assistenziali.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Rileva quale presupposto della condizione di disabilità grave della minore in favore della quale è richiesto il progetto individuale.

  • art. 40 d.lgs. 62/2024

    La disciplina transitoria e il differimento al 2027 riferiti al nuovo progetto di vita non incidono sull'obbligo, già vigente, di predisporre il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 62/2024

    È stato richiamato dal Comune con riferimento all'accomodamento ragionevole, ma non è stato ritenuto idoneo a escludere l'obbligo di provvedere sul progetto individuale.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    È richiamato quale base per la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione all'inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • L'art. 14 l. 328/2000 impone ai Comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, di predisporre su richiesta dell'interessato un progetto individuale per la piena integrazione della persona con disabilità; l'obbligo è attuale e non richiede l'entrata a regime del diverso istituto del progetto di vita previsto dal d.lgs. 62/2024.
  • Il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 non si identifica con la mera sommatoria degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari già erogati, ma richiede la predisposizione dell'atto programmatorio unitario previsto dalla legge.
  • Quando il progetto individuale coinvolge Comune e ASL quale atto complesso esterno, entrambe le amministrazioni sono legittimate a partecipare al giudizio, ma l'obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso alla conclusione del procedimento grava sull'amministrazione procedente, individuata nel Comune.
  • L'inerzia sulla richiesta di predisposizione del progetto individuale integra violazione dell'obbligo generale di conclusione del procedimento e legittima il giudice amministrativo ad accertare il silenzio-inadempimento, ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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