Sentenza del 23/02/2017 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Detrazione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Consapevolezza della frode - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detrazione dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni effettivamente eseguite ma fatturate da un soggetto diverso dal reale fornitore. L'Ufficio sosteneva che il contribuente avrebbe dovuto conoscere, o conoscere in ragione della propria diligenza professionale, la natura fraudolenta delle operazioni e il ruolo di cartiera del fornitore. Il contribuente contestava tale ricostruzione, rilevando l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare la sua consapevolezza o partecipazione alla frode.
La decisione
Il recupero dell'IVA è stato ritenuto illegittimo. L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, sia che la prestazione non sia stata resa dal soggetto formalmente fatturante, sia che il cessionario fosse consapevole della frode o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza. Nel caso concreto, gli elementi indiziari relativi all'attività svolta e al mediatore non sono stati considerati sufficienti a dimostrare la partecipazione, anche presuntiva, del contribuente alla frode. Ha inoltre assunto rilievo il rigetto, da parte del Tribunale, delle misure cautelari nei confronti del mediatore, poiché le società coinvolte risultavano operative.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
Nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione viene meno quando sia dimostrato che l'operazione si inserisce in una frode della quale il cessionario è consapevole o di cui avrebbe dovuto avere consapevolezza.
La mera irregolarità soggettiva della fatturazione non basta a negare la detrazione: occorre provare la consapevolezza effettiva o la conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Regole sull'onere della prova in materia di frode IVA
L'onere della prova grava in tal caso sull'autorità che nega tale diritto.
L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare sia l'inesistenza soggettiva dell'operazione sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Cassazione civile, n. 20059/2014
Conf. Cass. n. 20059/2014
Il contribuente può dimostrare, anche alternativamente, di non trovarsi in una situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni fraudolente pregresse oppure di non aver potuto, nonostante la diligenza adeguata alla propria attività professionale, comprendere il carattere fraudolento delle operazioni.
Massime di principio
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA non può essere negata automaticamente solo perché il fornitore indicato in fattura non coincide con il reale esecutore della prestazione.
- L'Amministrazione deve dimostrare con elementi concreti, anche presuntivi e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato un livello di diligenza proporzionato alla propria attività e alle circostanze dell'operazione, verificando ragionevolmente l'effettività e l'affidabilità del fornitore.
- La semplice presenza di intermediari, anomalie commerciali o rapporti con società successivamente ritenute fraudolente non è sufficiente, da sola, a provare la consapevolezza del cessionario.
- Gli elementi relativi alla concreta operatività delle società e l'assenza di prove di partecipazione del contribuente alla frode possono impedire il recupero dell'IVA detratta.
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