Sentenza del 21/02/2022 n. 5517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (insufficiente motivazione della sentenza d'appello), ha rigettato gli altri quattro motivi, ha cassato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio, con osservanza dei principi espressi nella sentenza. Ha inoltre disposto che la CTR regolamenti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica, in data 23.11.2012, di un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2007 per maggiori tributi pari a Euro 2.513.586,00 oltre accessori, per omessa contabilizzazione di componenti positivi (transfer pricing) e per costi ritenuti non di competenza, non inerenti o non deducibili. La società impugnava l'atto contestando motivazione, rilievi di merito, legittimazione del firmatario, omissione dell'indicazione del responsabile dell'intero procedimento impoesattivo, illegittimità dell'aggio e omissioni relative alla sospensione di 180 giorni e al calcolo degli interessi. CTP accolse solo in parte (ricalcolo costi autovetture); CTR rigettò gli appelli. Cassazione: la ricorrente propose cinque motivi; la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo relativo a motivazione apparente della sentenza d'appello (mancata autonoma analisi delle repliche della contribuente e insufficiente valutazione delle questioni complesse come transfer pricing, ammontare quote di avviamento e fondo svalutazione crediti) e ha rigettato i restanti motivi (legittimazione del firmatario, indicazione del responsabile nell'impoesattivo, contestazione dell'aggio e rilievi sulla sospensione e interessi).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
richiede che la motivazione della sentenza di merito, e in particolare della sentenza d'appello, sia autonoma e comprensiva delle ragioni che giustificano l'adesione o il rigetto delle censure; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR insufficiente rispetto a questa esigenza
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione tributaria; la Corte ha evidenziato la carenza motivazionale dell'appello e ha rimandato per nuovo esame
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3
stabilisce che gli avvisi d'accertamento debbano essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la Corte ha confermato che la sottoscrizione da parte di un delegato di carriera direttiva, provata ex post tramite atti di delega o ordini di servizio, è valida
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter
richiamata nella doglianza relativa all'indicazione del responsabile del procedimento; la Corte ha invece precisato che, quando l'atto costituisce atto impoesattivo, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale per l'intera procedura
D.L. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1
richiamata in relazione a profili formali e all'aggio; la Corte ha rigettato la censura sulla misura dell'aggio richiamando la giurisprudenza che qualifica l'aggio come corrispettivo retributivo non soggetto a censura costituzionale nella specie
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17
disciplina l'aggio di riscossione; la Corte ha ribadito il consolidato indirizzo secondo cui l'aggio ha natura retributiva e non sanzionatoria, e che le doglianze costituzionali e di aiuti di Stato sulla misura sono inammissibili o infondate secondo giurisprudenza consolidata
Costituzione (artt. 3, 53, 97, 111, 112)
richiamati dalla ricorrente e dalla giurisprudenza: la Corte ha esaminato i profili costituzionali prospettati (capacità contributiva, ragionevolezza, buon andamento, diritto di difesa) ma ha rigettato le doglianze relative all'aggio e ha sottolineato l'obbligo di motivazione per garantire il diritto di difesa
Normativa e principi europei (art. 54 T.U.E., art. 107 T.F.U.E., Carta dei diritti fondamentali UE art. 49)
la Corte ha dichiarato non ricorrente la violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato in relazione all'aggio, ritenendo la normativa nazionale compatibile con i principi applicabili nella fattispecie
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello deve essere autonoma e non limitarsi a richiamare la parte motivazionale del primo grado o dell'atto impositivo: il giudice d'appello deve esaminare e rispondere alle repliche della parte soccombente e spiegare le ragioni del diverso convincimento, specialmente su questioni tecniche e complesse (es. transfer pricing, valutazioni economiche, poste extracontabili).
- L'avviso di accertamento 'impoesattivo' che svolge anche funzione di titolo esecutivo può indicare come responsabile il soggetto del procedimento di accertamento: tale indicazione si intende riferita all'intero procedimento e non richiede che siano indicati separatamente il responsabile della formazione del titolo esecutivo, del precetto o della notificazione.
- La sottoscrizione dell'atto impositivo è valida anche se effettuata da un delegato a condizione che la delega o l'ordine di servizio che consenta l'identificazione dell'incaricato sia desumibile dagli atti; la mancanza di firma formale non invalida automaticamente l'atto se esso è inequivocabilmente riconducibile all'organo competente.
- Le censure di incostituzionalità o di incompatibilità europea dell'aggio di riscossione, soprattutto fondate sulla sproporzione rispetto al servizio reso, sono difficilmente accolte alla luce della consolidata giurisprudenza che qualifica l'aggio come corrispettivo retributivo e riconosce ampi margini di valutazione al legislatore in ordine alla misura percentuale.
- La mancata indicazione in un atto impoesattivo di una sospensione prevista dalla legge (es. la sospensione ex lege di 180 giorni) non costituisce di per sé vizio, se la sospensione è prevista dalla normativa vigente e non richiede specifica menzione nell'atto.
- Se il giudice d'appello non svolge una motivazione adeguata su questioni decisive, la Corte di Cassazione può cassare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio; ciò è particolarmente rilevante quando le questioni richiedono valutazioni tecniche o economiche approfondite.
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