Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09415/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto alla società ricorrente, qualificata come coobbligata solidale della ditta individuale che gestiva un centro di trasmissione dati, il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2010, oltre interessi e sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'appello. I motivi erano otto: in via pregiudiziale si chiedeva sospensione e rinvio interpretativo alla CGUE sugli artt. 56, 57 e 52 TFUE; poi si censurava la mancata declaratoria di inammissibilità di un motivo d'appello sulle sanzioni; si deduceva l'illegittimità dell'atto per mancata traduzione in lingua inglese; si contestavano i presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, oltre alla compatibilità unionale e al legittimo affidamento; si denunciava infine la violazione della direttiva IVA n. 2006/112/CE e la liquidazione delle spese di lite in favore dell'amministrazione. La Corte ha esaminato i motivi soprattutto alla luce della disciplina dell'imposta unica, della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e della sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sia quella di rinvio per trattazione in pubblica udienza o per conciliazione, rilevando che le questioni erano già state affrontate da giurisprudenza consolidata. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo preliminare, perché diretto a contestare l'interpretazione di domanda/eccezione riservata al giudice di merito; ha respinto il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, affermando che non esiste un obbligo di redazione nella lingua del destinatario e che incombe sul contribuente provare la concreta lesione del diritto di difesa. I motivi relativi ai presupposti dell'imposta unica sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che, per il periodo d'imposta 2010, la responsabilità del bookmaker estero privo di concessione permane, che l'imposta colpisce la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, e che non vi è contrasto con il diritto UE né violazione del legittimo affidamento. È stata inoltre esclusa la violazione della direttiva IVA, perché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari. Anche il motivo sulle spese è stato respinto/in parte dichiarato inammissibile, poiché all'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese e la compensazione resta scelta discrezionale del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    la conciliazione fuori udienza, per quanto compatibile, è stata richiamata dalla nuova disciplina, ma non consente di disporre un semplice rinvio del giudizio di cassazione; il rinvio per conciliazione in udienza non è esteso al giudizio di legittimità

  • art. 48-bis d.lgs. 546/1992

    la norma sulla conciliazione in udienza non è applicabile in cassazione ai fini del rinvio dell'udienza

  • art. 267 TFUE

    non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché le questioni erano già chiarite dalla giurisprudenza unionale

  • art. 56 TFUE

    l'articolo non osta alla normativa nazionale che assoggetta a imposta i CTD e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti, quando l'attività di raccolta scommesse è svolta sul territorio italiano

  • art. 57 TFUE

    richiamato insieme all'art. 56 TFUE nella richiesta pregiudiziale, ma non ha imposto il rinvio

  • art. 52 TFUE

    richiamato in via pregiudiziale; la Corte non ha ravvisato necessità di ulteriore interpretazione

  • art. 100 c.p.c.

    la censura sull'interesse ad agire è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l'interpretazione dell'atto compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per il vizio processuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 7 L. 212/2000

    non esiste una specifica previsione che imponga la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce, anche con mezzi telematici e anche per conto di terzi ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è esercitata per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione; per i periodi successivi al 2011 la solidarietà tra ricevitore e bookmaker è applicabile, mentre per il 2010 resta ferma la responsabilità del bookmaker estero privo di concessione

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    richiamato quale espressione degli obiettivi legislativi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    richiamato dalla ricorrente per contestare la territorialità, ma la Corte ha ribadito che il fatto imponibile è la prestazione di servizi svolta in Italia

  • art. 16 decreto MEF 10 marzo 2006, n. 111

    il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014

    indicato per descrivere l'imponibile forfetario, ma non decisivo nel caso in esame

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    la direttiva IVA non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 135, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel chiarire che la disciplina unionale non impedisce il cumulo tra IVA e tributo speciale sui giochi

  • art. 73 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per confermare la legittimità della base imponibile considerata dalla normativa nazionale

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato sul regime delle spese nel processo tributario e sull'assistenza dei funzionari

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    in caso di vittoria dell'amministrazione assistita da propri funzionari, le spese sono liquidate secondo le tariffe previste, con riduzione del venti per cento; la Corte conferma il principio della ripetibilità delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul principio di soccombenza, ma la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente pronunciata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vari motivi sono stati prospettati come violazione o falsa applicazione di legge, ma sono stati respinti o dichiarati inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di nullità, ma non accolto

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro della declaratoria di incostituzionalità limitata al periodo anteriore al 2011

  • art. 3 Cost.

    evocato nel ragionamento sulla non irragionevole equiparazione tra i soggetti coinvolti

  • art. 5, comma 1, l. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente con riferimento all'esimente dell'obiettiva incertezza in materia sanzionatoria

  • art. 6, comma 2, l. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente con riferimento all'esimente dell'obiettiva incertezza in materia sanzionatoria

  • art. 10, comma 3, l. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla tutela dell'affidamento e alla non debenza delle sanzioni

Massime di principio

  • Nel contenzioso sull'imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile va individuato nella prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non nella sola conclusione del contratto di scommessa né nella sede estera del bookmaker.
  • Per il periodo d'imposta 2010, il bookmaker estero privo di concessione può essere assoggettato all'imposta unica quale soggetto passivo o coobbligato, secondo la lettura interpretativa dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010.
  • La disposizione interpretativa del 2010 ha natura autenticamente interpretativa e incide retroattivamente sui rapporti in corso, ma la declaratoria di incostituzionalità è limitata alle annualità anteriori al 2011 nella parte in cui coinvolgeva le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.
  • Non vi è contrasto con l'art. 56 TFUE quando la normativa nazionale applica l'imposta a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza discriminare in base allo Stato di stabilimento.
  • La direttiva 2006/112/CE, art. 401, non impedisce il cumulo tra IVA e un tributo speciale sui giochi d'azzardo, purché quest'ultimo non abbia natura di imposta sul volume d'affari.
  • In cassazione non è censurabile, se adeguatamente motivata, l'interpretazione del giudice di merito di domande ed eccezioni, salvo che si traduca in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Non esiste un obbligo generale di tradurre l'atto impositivo nella lingua del destinatario; spetta al contribuente dimostrare concretamente che la mancata traduzione gli ha impedito di conoscere il contenuto dell'atto e di difendersi.
  • Nel processo tributario, quando l'amministrazione vittoriosa è assistita da propri funzionari, le spese possono essere liquidate secondo i parametri forensi con riduzione prevista dalla legge; la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.