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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha confermati condannati per furto pluriaggravato (capo A) e per utilizzazione indebita di carta libretto postale (capo B). Le censure principali sono: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per l'affidamento sul riconoscimento fotografico della persona offesa (Konovalov e Nikolic), deducendo inaffidabilità del riconoscimento per confusione e età avanzata; violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione per la responsabilità di Konovalov in relazione al capo B, sostenendo l'assenza di riscontri oggettivi e mera ipotesi investigativa; per Petrov, nullità per mancata rinnovazione dell'esame del teste Fortunato, vizio di motivazione sulla responsabilità (assenza di prova certa sul suo coinvolgimento e valutazione insufficiente delle dichiarazioni favorevoli) e vizio sulla dichiarazione della recidiva (presunto travisamento dei dati del casellario).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di merito abbia fondato le condanne su un compendio probatorio convergente: riconoscimenti (parte offesa e teste Arcaro), escussione di testi e attività di Polizia Giudiziaria con acquisizione di immagini di videosorveglianza. Ha ritenuto generiche o manifestamente infondate le doglianze sulla sola base del riconoscimento fotografico e sulla presunta carenza di riscontri oggettivi; ha respinto l'eccezione di nullità relativa al teste Fortunato perché la richiesta di rinnovazione non era stata specificamente formulata; ha confermato la recidiva sulla base del certificato del casellario e della motivazione sulla maggiore pericolosità. Conseguentemente, le condanne in primo e secondo grado sono confermate; le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la censura sul riconoscimento sia generica: la sussistenza di ulteriori elementi (testimonianza di Arcaro, attività di Polizia Giudiziaria e immagini di videosorveglianza) integra un compendio probatorio tale da superare la critica limitata al solo riconoscimento fotografico.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Il rilievo che la condanna per il capo B si fondasse su mera ipotesi investigativa è stato considerato manifestamente infondato ove il giudice di merito abbia accertato l'autoricità del furto e vi siano elementi convergenti che legano l'agente materiale al successivo utilizzo della carta, giustificando anche la responsabilità per concorso morale.

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato nella valutazione del concorso di persone nella realizzazione dei delitti; la Corte ha ritenuto configurabile il concorso anche a titolo morale quando vi sia un contributo consapevole e coordinato alle condotte illecite.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il reato di furto in abitazione (o comunque il furto pluriaggravato contestato) è stato accertato considerando aggravanti specifiche e le modalità di esecuzione, nonché il danno alla persona anziana.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.

    Le aggravanti previste sono state ritenute integrate in relazione alle circostanze del fatto (es. esecuzione in danno di persona anziana, altre modalità aggravanti), giustificando il maggior disvalore.

  • art. 493-ter / art. 493-bis cod. pen.

    La Corte ha sostenuto che, avendo le imputate partecipato al furto della carta libretto e considerata la stretta temporalità con l'uso fraudolento della stessa (45 minuti dopo), le tre imputate possono essere ritenute corresponsabili, almeno a titolo di concorso morale, anche per l'utilizzazione indebita della carta.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    La recidiva e le precedenti condanne risultanti dal casellario sono state considerate elementi per l'applicazione dell'aggravante, con la Corte che ha collegato i precedenti alla maggiore pericolosità sociale dell'imputata.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico o per persone offese anziane può essere sufficiente se corroborato da ulteriori elementi probatori (testimonianze, videosorveglianza, attività di Polizia Giudiziaria); una critica limitata al solo riconoscimento senza contestare specifici elementi probatori è spesso considerata generica e inammissibile in cassazione.
  • Le doglianze generiche o la riproposizione parcellizzata di argomentazioni di merito non compiutamente confrontate con il 'nucleo significante' della decisione sono normalmente inammissibili in sede di legittimità; la censura deve indicare in modo preciso il vizio di motivazione.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'assunzione di prova a seguito di mutamento della composizione del collegio è necessario formulare una richiesta specifica e motivata; il mero richiamo generico a richieste di prova può non bastare.
  • La responsabilità per un reato successivo (es. utilizzazione di carta rubata) può essere riconosciuta anche per chi ha partecipato al furto, se esiste un nesso temporale e logico sufficiente che consenta di ritenere la partecipazione morale o il contributo consapevole all'evento successivo.
  • La dichiarazione di recidiva può essere fondata sul certificato del casellario e su motivazione anche sintetica se il nesso con la maggiore capacità a delinquere e la pericolosità sociale è adeguatamente dedotto dai precedenti penali.
  • In cassazione è difficile ottenere l'annullamento per mera insufficienza probatoria quando i giudici di merito hanno valutato convergenti elementi di prova: occorre dimostrare un vizio logico-giuridico manifesto nella valutazione complessiva delle prove.

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