Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha confermati condannati per furto pluriaggravato (capo A) e per utilizzazione indebita di carta libretto postale (capo B). Le censure principali sono: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per l'affidamento sul riconoscimento fotografico della persona offesa (Konovalov e Nikolic), deducendo inaffidabilità del riconoscimento per confusione e età avanzata; violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione per la responsabilità di Konovalov in relazione al capo B, sostenendo l'assenza di riscontri oggettivi e mera ipotesi investigativa; per Petrov, nullità per mancata rinnovazione dell'esame del teste Fortunato, vizio di motivazione sulla responsabilità (assenza di prova certa sul suo coinvolgimento e valutazione insufficiente delle dichiarazioni favorevoli) e vizio sulla dichiarazione della recidiva (presunto travisamento dei dati del casellario).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di merito abbia fondato le condanne su un compendio probatorio convergente: riconoscimenti (parte offesa e teste Arcaro), escussione di testi e attività di Polizia Giudiziaria con acquisizione di immagini di videosorveglianza. Ha ritenuto generiche o manifestamente infondate le doglianze sulla sola base del riconoscimento fotografico e sulla presunta carenza di riscontri oggettivi; ha respinto l'eccezione di nullità relativa al teste Fortunato perché la richiesta di rinnovazione non era stata specificamente formulata; ha confermato la recidiva sulla base del certificato del casellario e della motivazione sulla maggiore pericolosità. Conseguentemente, le condanne in primo e secondo grado sono confermate; le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la censura sul riconoscimento sia generica: la sussistenza di ulteriori elementi (testimonianza di Arcaro, attività di Polizia Giudiziaria e immagini di videosorveglianza) integra un compendio probatorio tale da superare la critica limitata al solo riconoscimento fotografico.
art. 125 cod. proc. pen.
Il rilievo che la condanna per il capo B si fondasse su mera ipotesi investigativa è stato considerato manifestamente infondato ove il giudice di merito abbia accertato l'autoricità del furto e vi siano elementi convergenti che legano l'agente materiale al successivo utilizzo della carta, giustificando anche la responsabilità per concorso morale.
art. 110 cod. pen.
Applicato nella valutazione del concorso di persone nella realizzazione dei delitti; la Corte ha ritenuto configurabile il concorso anche a titolo morale quando vi sia un contributo consapevole e coordinato alle condotte illecite.
art. 624-bis cod. pen.
Il reato di furto in abitazione (o comunque il furto pluriaggravato contestato) è stato accertato considerando aggravanti specifiche e le modalità di esecuzione, nonché il danno alla persona anziana.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.
Le aggravanti previste sono state ritenute integrate in relazione alle circostanze del fatto (es. esecuzione in danno di persona anziana, altre modalità aggravanti), giustificando il maggior disvalore.
art. 493-ter / art. 493-bis cod. pen.
La Corte ha sostenuto che, avendo le imputate partecipato al furto della carta libretto e considerata la stretta temporalità con l'uso fraudolento della stessa (45 minuti dopo), le tre imputate possono essere ritenute corresponsabili, almeno a titolo di concorso morale, anche per l'utilizzazione indebita della carta.
art. 61, n. 5 cod. pen.
La recidiva e le precedenti condanne risultanti dal casellario sono state considerate elementi per l'applicazione dell'aggravante, con la Corte che ha collegato i precedenti alla maggiore pericolosità sociale dell'imputata.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico o per persone offese anziane può essere sufficiente se corroborato da ulteriori elementi probatori (testimonianze, videosorveglianza, attività di Polizia Giudiziaria); una critica limitata al solo riconoscimento senza contestare specifici elementi probatori è spesso considerata generica e inammissibile in cassazione.
- Le doglianze generiche o la riproposizione parcellizzata di argomentazioni di merito non compiutamente confrontate con il 'nucleo significante' della decisione sono normalmente inammissibili in sede di legittimità; la censura deve indicare in modo preciso il vizio di motivazione.
- Per ottenere la rinnovazione dell'assunzione di prova a seguito di mutamento della composizione del collegio è necessario formulare una richiesta specifica e motivata; il mero richiamo generico a richieste di prova può non bastare.
- La responsabilità per un reato successivo (es. utilizzazione di carta rubata) può essere riconosciuta anche per chi ha partecipato al furto, se esiste un nesso temporale e logico sufficiente che consenta di ritenere la partecipazione morale o il contributo consapevole all'evento successivo.
- La dichiarazione di recidiva può essere fondata sul certificato del casellario e su motivazione anche sintetica se il nesso con la maggiore capacità a delinquere e la pericolosità sociale è adeguatamente dedotto dai precedenti penali.
- In cassazione è difficile ottenere l'annullamento per mera insufficienza probatoria quando i giudici di merito hanno valutato convergenti elementi di prova: occorre dimostrare un vizio logico-giuridico manifesto nella valutazione complessiva delle prove.
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