Ordinanza n. 2930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Campania - Napoli che aveva trattato la domanda cautelare relativa alla mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli contestando il giudizio riportato nella prova scritta di diritto amministrativo dell'esame di avvocato, sessione 2025, svolta presso la sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Napoli. Sono state dedotte, tra l'altro, censure relative all'attribuzione del solo voto numerico e profili di irragionevolezza della valutazione alla luce del complessivo contenuto dell'elaborato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto, ritenendole non condivisibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, le censure relative alla sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio. Ha tuttavia ritenuto non prima facie irrilevanti i profili di irragionevolezza della valutazione della prova considerata nel suo complesso. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai soli fini del riesame dell'elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte di Appello, individuata nella Corte di Appello di Milano. Il Ministero della giustizia dovrà trasmettere l'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza, insieme ad altri nove elaborati analogamente anonimi, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento; la rivalutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla trasmissione. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale e costituisce la base processuale dell'intervento del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella valutazione delle prove scritte dell'esame di avvocato, il voto numerico è, in linea generale, una motivazione sufficiente e non determina di per sé l'illegittimità del giudizio della commissione.
- Anche quando il voto numerico sia astrattamente sufficiente, la valutazione può essere sottoposta a riesame cautelare qualora emergano, prima facie, profili non irrilevanti di irragionevolezza desumibili dal complessivo contenuto dell'elaborato.
- Il riesame cautelare di un elaborato d'esame può essere affidato a una commissione operante presso una diversa Corte di Appello, con trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima e insieme ad altri elaborati anonimi, così da preservare l'imparzialità della rivalutazione.
Come è indicizzato
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