Ordinanza n. 2023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva accolto la domanda cautelare e sospeso l'obbligo di rilascio dell'area demaniale
Esito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana, che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla società appellata in relazione all'obbligo di rilascio di un'area demaniale utilizzata per lo svolgimento di un'attività produttiva. La controversia cautelare riguarda, in particolare, la compatibilità del rinnovo della concessione con i principi di evidenza pubblica, concorrenza e temporaneità delle concessioni demaniali, nonché il periculum in mora connesso all'immediato rilascio dell'area. Il testo non espone analiticamente gli specifici motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo che le questioni relative alla compatibilità del rinnovo della concessione con i principi di evidenza pubblica, concorrenza e temporaneità richiedano un approfondimento nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha giustificato il mantenimento della tutela cautelare per evitare il pregiudizio grave e difficilmente reversibile derivante dall'immediato rilascio dell'area, ove si svolge l'attività produttiva della società appellata. La misura è stata tuttavia precisata: essa riguarda esclusivamente la sospensione dell'obbligo di rilascio dell'area e non riconosce, neppure in via interinale, alcun diritto al rinnovo della concessione sino al 2040. L'amministrazione conserva, nelle more del giudizio di merito, i poteri istruttori, programmatori e procedimentali relativi al migliore utilizzo del bene, nonché i poteri ordinari di vigilanza, riscossione dei canoni o delle indennità, verifica delle garanzie, tutela del bene e predisposizione degli atti per la futura gestione o valorizzazione del compendio; resta fermo soltanto il divieto di dare esecuzione al rilascio prima della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
Massime di principio
- In sede cautelare, le questioni sulla compatibilità del rinnovo di una concessione demaniale con i principi di evidenza pubblica, concorrenza e temporaneità possono essere riservate all'approfondimento del giudizio di merito quando non siano definibili compiutamente con il sommario esame proprio della fase cautelare.
- Il periculum in mora può giustificare la sospensione dell'obbligo di rilascio di un'area demaniale quando l'immediata esecuzione determini un pregiudizio grave e difficilmente reversibile per l'attività produttiva esercitata nell'area.
- La sospensione cautelare dell'obbligo di rilascio di un bene demaniale non comporta il riconoscimento, neppure interinale, di un diritto al rinnovo della concessione, né attribuisce al concessionario una posizione definitiva sul futuro assetto del bene.
- Una misura cautelare che impedisca temporaneamente il rilascio del bene demaniale non priva l'amministrazione dei poteri istruttori, programmatori e procedimentali necessari a valutare il migliore utilizzo del bene, né dei poteri ordinari di vigilanza, riscossione, verifica delle garanzie e tutela del patrimonio pubblico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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