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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato il silenzio-rifiuto del Consorzio sulla richiesta di rimborso dei contributi consortili versati per il 2007 e, per D.C., anche per il 2006. Sostenevano di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, poiché nel territorio non vi sarebbero state rogge, canali o opere irrigue rilevanti e il deflusso delle acque sarebbe stato gestito da altri soggetti. In Cassazione hanno inoltre contestato la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, l’esistenza di un effettivo rischio idraulico e l’applicazione retroattiva della L.R. Veneto n. 12 del 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, secondo cui l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica faceva presumere il beneficio consortile, salvo prova contraria non fornita dai contribuenti. Il beneficio può consistere anche nella difesa idraulica e nella prevenzione di rischi erosivi o franosi, poiché tali opere possono conservare o incrementare il valore dei fondi. Il riferimento della CTR alla L.R. n. 12 del 2009, art. 36, temporalmente non applicabile, è stato considerato un errore correggibile che non incideva sulla correttezza del dispositivo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 860 codice civile

    L'acquisto della qualità di consorziato e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio.

    L'inclusione dell'immobile nel comprensorio consortile determina, in linea generale, l'assoggettamento del proprietario al rapporto contributivo.

  • R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1

    I benefici conseguiti o conseguibili dal fondo stesso.

    La misura del contributo deve essere collegata ai benefici ottenuti o ottenibili dal singolo fondo, che devono essere diretti, specifici e traducibili in una qualità o utilità del bene.

  • L. n. 36 del 1994

    È stata invocata dai contribuenti per sostenere che il conferimento di acque reflue e meteoriche a un gestore del servizio idrico escludesse ulteriori obblighi verso il Consorzio; la tesi non è stata accolta.

  • L.R. Veneto n. 12 del 2009, art. 36

    La CTR vi aveva fatto riferimento per collegare il beneficio della bonifica all'incremento o alla conservazione del valore fondiario. La Cassazione ha chiarito che la norma non era applicabile ratione temporis, ma ha ritenuto comunque corretta la decisione per la fondatezza del beneficio sulla base della disciplina precedente.

  • L.R. Veneto n. 12 del 2009, art. 12

    Riguarda gli atti regionali relativi al perimetro di contribuenza; l'eventuale impugnazione comunale di tali atti è stata ritenuta irrilevante ai fini della specifica posizione contributiva dei proprietari.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    La mancata impugnazione dei precedenti avvisi di pagamento non precludeva la controversia, poiché tali atti non possedevano, secondo la CTR, i requisiti degli atti autonomamente impugnabili previsti dalla norma.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Il motivo relativo a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non può essere utilizzato per ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • Art. 384, ultimo comma, codice di procedura civile

    Consente alla Cassazione di correggere la motivazione giuridica della sentenza quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto.

Massime di principio

  • Per i contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica approvato fanno presumere il beneficio diretto e specifico, trasferendo sul contribuente l'onere di dimostrare concretamente l'assenza di utilità per il proprio fondo.
  • Il beneficio non deve necessariamente consistere in un aumento immediato del valore o in un'opera irrigua direttamente utilizzata dal proprietario: può derivare anche dalla conservazione del valore e dalla protezione da rischi idraulici, erosivi o franosi.
  • La contestazione efficace deve dimostrare, con elementi tecnici specifici riferiti al singolo immobile, che le opere consortili non producono né possono produrre alcun vantaggio diretto; mere affermazioni sull'assenza di canali o sulla conformazione pianeggiante del territorio possono non essere sufficienti.
  • In Cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito con una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione impugnata è logica e adeguatamente argomentata.
  • L'applicazione temporalmente errata di una norma regionale successiva non determina necessariamente la cassazione della sentenza: se il dispositivo è corretto sulla base della disciplina vigente all'epoca, l'errore può essere corretto dalla Cassazione senza modificare l'esito.
  • La mancata impugnazione degli atti generali del Consorzio non impedisce sempre di contestare il contributo, ma la presenza di un piano di classifica approvato rafforza notevolmente la presunzione di beneficio e rende essenziale una prova tecnica contraria.

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