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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1924

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1924 della Commissione del 3 novembre 2021 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2023

Normativa europea32021R1924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime di detrazioni già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per i contingenti di pesca assegnati alla Spagna. La modifica deriva dalla necessità di correggere un’omissione relativa ai quantitativi non pescati nel 2019 e di adeguare le detrazioni successive, in particolare per il 2020 e il 2023. L’intervento mantiene la coerenza con gli obiettivi della politica comune della pesca e con il limite delle possibilità di pesca disponibili.

Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 sulle detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna, con aggiornamento dei quantitativi da detrarre per gli anni 2019, 2020 e 2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle detrazioni dai contingenti di pesca attribuiti alla Spagna nell’ambito della politica comune della pesca, in particolare per lo stock di sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, nonché per il contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8. Produce effetti sugli anni di applicazione indicati nell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2013, come sostituito, e riguarda i quantitativi da imputare ai contingenti annuali successivi al superamento del contingente di sgombro del 2009. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti soprattutto sulla Spagna.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 sulle detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1924 della Commissione interviene sul regime di detrazioni già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013, relativo ai contingenti di pesca assegnati alla Spagna a seguito del superamento del contingente di sgombro nel 2009. Il provvedimento nasce dalla necessità di correggere e aggiornare i quantitativi da detrarre, tenendo conto di quantitativi non pescati negli anni 2019 e 2020 e dell’impatto sulle detrazioni successive, in particolare per il 2023.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 105, paragrafo 4, quale base per la gestione delle detrazioni dai contingenti di pesca. Il regolamento chiarisce che le modifiche apportate continuano a garantire il rispetto delle possibilità di pesca per lo sgombro e risultano coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca. Il testo segnala anche che le misure adottate sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento riguarda esclusivamente le detrazioni da applicare ai contingenti di pesca assegnati alla Spagna. In particolare, interessa:

  • lo stock di sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1;
  • il contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8.

Le disposizioni operano sugli anni già contemplati dal regolamento (UE) n. 185/2013 e ne aggiornano l’allegato con riferimento ai quantitativi da sottrarre ai contingenti annuali.

Rettifiche introdotte

Il considerando 2 spiega che il regolamento (UE) 2020/1244 aveva già modificato il regolamento (UE) n. 185/2013 per le detrazioni relative al 2020 e al 2023. Tuttavia, nella trasposizione dei quantitativi relativi al 2019, era stata omessa l’aggiunta di 3 341 tonnellate non pescate dalla Spagna nel 2019. Tale omissione viene ora sanata, rettificando i quantitativi da detrarre per il 2019.

Lo stesso considerando precisa inoltre che nel 2020 la Spagna non ha pescato 114 tonnellate del contingente di sgombro assegnato per quell’anno. Questi quantitativi non pescati vengono quindi valorizzati ai fini delle detrazioni e comportano una riduzione delle detrazioni previste per il 2023.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 con l’allegato del nuovo regolamento. La tabella aggiornata riporta, per lo stock MAC8C e per l’acciuga ANE08, i dati relativi a:

  • contingente iniziale 2009;
  • contingente 2009 modificato;
  • catture 2009 accertate;
  • differenza contingente-catture, indicata come superamento del contingente;
  • detrazioni annuali dal 2013 al 2023.

Per lo sgombro MAC8C sono indicati, tra gli altri, i seguenti valori di detrazione: 100 tonnellate per il 2013 e il 2014, 100 per il 2015, 5 544 per il 2016, 6 283 per il 2017, 4 805 per il 2018, 7 762 per il 2019, 3 328 per il 2020, 5 544 per il 2021, 5 544 per il 2022 e 267 per il 2023. Per l’acciuga ANE08 risultano detrazioni di 3 696 tonnellate per il 2016, 4 539 per il 2017, 2 853 per il 2018, 3 696 per il 2019, 3 696 per il 2020, 3 696 per il 2021, 3 696 per il 2022 e 180 per il 2023. La nota chiarisce che, per l’acciuga, per "anno" si intende la campagna di pesca che ha inizio nell’anno considerato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2013

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 con l’allegato del presente regolamento. La nuova tabella ridetermina i quantitativi di detrazione per lo stock MAC8C e per l’acciuga ANE08, includendo le rettifiche per il 2019, il 2020 e il 2023.

Rettifica delle detrazioni per il 2019, 2020 e 2023

Il regolamento corregge un’omissione contenuta nel precedente regolamento (UE) 2020/1244: i 3 341 tonnellate non pescate nel 2019 avrebbero dovuto essere considerate nella detrazione relativa al 2019. Inoltre, i 114 tonnellate non pescate nel 2020 vengono presi in considerazione ai fini della riduzione delle detrazioni previste per il 2023. In tal modo vengono adeguati i quantitativi annuali da sottrarre ai contingenti spagnoli.

Finalità di conformità alle possibilità di pesca

Le modifiche alle detrazioni per il 2023 sono motivate dall’esigenza di garantire che non siano superate le possibilità di pesca per lo sgombro, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e sanzioni amministrativegestione dei contingenti

Testo integrale

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