Regolamento (UE) 2021/1916
Regolamento (UE) 2021/1916 della Commissione del 3 novembre 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento inserisce nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti la sostanza n. FL 16.130, acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico, e il suo sale emisolfato monoidrato. L’adozione segue la procedura uniforme di autorizzazione e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che non ha rilevato criticità di sicurezza ai livelli di assunzione stimati. Il regolamento stabilisce anche specifiche limitazioni d’uso per numerose categorie alimentari e chiarisce che una nota dell’allegato I non si applica alla sostanza. È un atto di modifica tecnica, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per iscrivere nell’elenco UE una nuova sostanza aromatizzante e il relativo sale emisolfato monoidrato, con specifiche condizioni d’uso.
Ambito di applicazione
Si applica agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti nell’Unione europea. Riguarda gli operatori che producono, immettono sul mercato o utilizzano la sostanza aromatizzante n. FL 16.130 e il suo sale emisolfato monoidrato nelle categorie alimentari indicate nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica incide sull’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e, per chiarezza, precisa che la nota 1 della sezione 2 non si applica alla sostanza in questione.
Modifica dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti
Il regolamento (UE) 2021/1916 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti. L’obiettivo è inserire nell’elenco dell’Unione una nuova sostanza aromatizzante, il n. FL 16.130, e il suo sale emisolfato monoidrato, alla luce della procedura uniforme di autorizzazione e del parere favorevole dell’EFSA.
Contesto normativo e iter di autorizzazione
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati nell’Unione e ne indica le condizioni d’uso. Tale elenco era stato adottato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 e può essere aggiornato secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Nel caso di specie, la Commissione ha ricevuto il 24 febbraio 2015 una domanda di autorizzazione per l’acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico e per il suo sale emisolfato monoidrato. La domanda è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e resa disponibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Valutazione di sicurezza
L’EFSA, nel parere adottato il 30 novembre 2016, ha valutato la sicurezza della sostanza e del relativo sale emisolfato monoidrato, entrambi identificati con il numero FL 16.130. L’Autorità ha rilevato che la sostanza presenta proprietà modificative degli aromi e ha concluso che, ai livelli di assunzione alimentare stimati, il loro uso non desta preoccupazioni per la sicurezza.
Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzarne l’impiego come sostanze aromatizzanti, precisando che tale uso non deve indurre in errore il consumatore.
Modifica dell’allegato I, parte A
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato viene inserita, dopo la voce 16.127, la voce 16.130 relativa alla nuova sostanza aromatizzante.
Per la sostanza sono riportati:
- il nome chimico: acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico;
- il numero CAS: 1359963-68-0;
- il numero FL: 2204;
- il requisito di purezza: almeno il 99% (saggio minimo, IR NMR MS).
Per il sale emisolfato monoidrato sono riportati:
- il numero CAS: 1460210-04-1;
- il numero FL: 2204,1;
- un sinonimo chimico dettagliato;
- il requisito di purezza: almeno il 99% (saggio minimo, HPLC).
Condizioni e limiti di impiego
L’autorizzazione non è generale, ma è accompagnata da limitazioni d’uso, espresse come somma dell’acido carbossilico e del sale emisolfato monoidrato, calcolata come acido. I limiti variano in funzione della categoria alimentare.
Tra i limiti previsti figurano, in particolare:
- 10 mg/kg per le categorie 1.4 e 4.2.3;
- 30 mg/kg per le categorie 1.6.3, 1.8, 2.2.1, 2.2.2, 3, 4.2.4.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4, 5.1, 5.2, 5.4, 11.2, 12.4 e 15.1;
- 300 mg/kg per la categoria 5.3;
- 45 mg/kg per la categoria 6.3;
- 15 mg/kg per le categorie 7.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4.1, 8.3.4.2, 8.3.4.3 e 16, con esclusione dei prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 5;
- 10 mg/l per la categoria 12.5 e per le categorie 14.2.2 e 14.2.5;
- 7 mg/l per le categorie 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 e 14.2.1;
- 7 mg/kg per le categorie 14.1.5.1 e 14.1.5.2.
Precisazione sulla nota 1 dell’allegato I
Il regolamento chiarisce espressamente che la nota 1 dell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 non si applica alla sostanza n. FL 16.130. La precisazione è introdotta per ragioni di chiarezza, in considerazione del fatto che solo il sale emisolfato monoidrato è destinato ad essere aggiunto agli alimenti come aroma.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti
Modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire, dopo la voce 16.127, la nuova voce 16.130 relativa all’acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico e al suo sale emisolfato monoidrato.
Base giuridica e procedura di autorizzazione
L’intervento è adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008, nell’ambito della procedura uniforme di autorizzazione degli aromi alimentari.
Valutazione scientifica EFSA
La Commissione richiama la domanda presentata il 24 febbraio 2015, l’invio all’EFSA e il parere dell’Autorità del 30 novembre 2016, che conclude per l’assenza di preoccupazioni di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati per la sostanza e per il sale emisolfato monoidrato.
Condizioni d’uso e limitazioni per categorie alimentari
L’uso è autorizzato solo alle condizioni specificate nell’allegato, con limiti massimi espressi come somma dell’acido carbossilico e del sale emisolfato monoidrato, espressa come acido. Sono fissati limiti differenti per numerose categorie alimentari, tra cui 10 mg/kg per le categorie 1.4 e 4.2.3; 30 mg/kg per varie categorie, tra cui 1.6.3, 1.8, 2.2.1, 2.2.2, 3, 4.2.4.1, 4.2.5.1-5.4, 5.1, 5.2, 5.4, 11.2, 12.4 e 15.1; 300 mg/kg per la categoria 5.3; 45 mg/kg per la categoria 6.3; 15 mg/kg per le categorie 7.2, 8.3.1-8.3.4.3 e 16, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 5; 10 mg/l per la categoria 12.5, 14.2.2 e 14.2.5; 7 mg/l per le categorie 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 e 14.2.1; 7 mg/kg per le categorie 14.1.5.1 e 14.1.5.2.
Specifiche di purezza e identificazione
Per la sostanza n. FL 16.130 è richiesto un grado di purezza almeno del 99% con saggio minimo (IR NMR MS). Per il sale emisolfato monoidrato è indicata una purezza almeno del 99% con saggio minimo (HPLC), oltre al sinonimo chimico riportato nell’allegato.
Esclusione della nota 1 dell’allegato I
Per ragioni di chiarezza si stabilisce espressamente che la nota 1 dell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 non si applica alla sostanza n. FL 16.130.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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