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Legge

L.R. Piemonte 16/2016

"Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della

Normativa regionaleL.R. Piemonte 16/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 16/2016 riordina e semplifica numerose discipline settoriali, soprattutto in ambito sociale, turistico, sanitario, trasporti, ambiente e tributi. Introduce anche una borsa di studio annuale, modifica sanzioni e procedure, ridefinisce competenze di vigilanza e pianificazione e contiene disposizioni finanziarie e transitorie, alcune limitate a esercizi o scadenze specifiche (es. 2016-2018, 31.12.2023, 1.1.2017/2018, 30.6.2016 e 30.11.2016).

Riordino e semplificazione dell’ordinamento regionale piemontese e prime attuazioni in materia sociale, turismo, sanità, trasporti, ambiente, tributi e altre materie

Riordino e semplificazione dell’ordinamento regionale piemontese

La legge regionale del Piemonte n. 16 del 2016 interviene in modo ampio e trasversale su molte materie di competenza regionale. La disciplina risultante riguarda soprattutto servizi sociali, cultura e istruzione, turismo, sport, sanità, trasporti e logistica, ambiente e foreste, personale, edilizia, attività produttive, pari opportunità, programmazione e tributi.

Servizi sociali: autorizzazione, accreditamento, vigilanza e sanzioni

La parte più ampia della legge riorganizza il sistema regionale degli interventi e servizi sociali, modificando la l.r. 1/2004. Le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono attribuite alle ASL e alla Città di Torino, con riparto di competenze specifico per il territorio torinese. Per la vigilanza della Città di Torino, le ASL mettono a disposizione professionalità sanitarie senza oneri per il Comune.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve:

  • individuare entro 90 giorni una struttura di coordinamento regionale per le commissioni di vigilanza;
  • definire entro 150 giorni modalità e indirizzi per autorizzazione, accreditamento e vigilanza;
  • garantire l’esercizio associato delle funzioni ASL su territori diversi da quelli di riferimento;
  • fissare tipologie di servizi e strutture oggetto di vigilanza e requisiti gestionali e organizzativi.

La disciplina mira a tutela dei fruitori, verifica del rispetto delle regole, efficacia ed efficienza degli interventi, uso appropriato delle risorse e corretta compartecipazione alla spesa. Sono inoltre previste regole di pubblicità dei servizi e l’obbligo di esporre in bacheca i turni giornalieri e gli orari del personale.

La sospensione del titolo autorizzativo comporta il blocco di nuovi ingressi, ma resta fermo l’obbligo di garantire la continuità delle prestazioni agli ospiti presenti.

Le sanzioni amministrative vengono rimodulate e tipizzate per varie violazioni, tra cui esercizio senza autorizzazione o SCIA, eccedenza di ospiti, inosservanza di prescrizioni, mancato rispetto dei requisiti di accreditamento, esercizio non coerente con il titolo autorizzativo e mancata esposizione della bacheca. I proventi delle sanzioni sono destinati alle funzioni di autorizzazione e vigilanza.

È prevista una disciplina transitoria: fino all’adozione del provvedimento regionale sulle modalità di esercizio delle funzioni, la vigilanza resta in capo alle ASL o alla Città di Torino secondo i casi indicati, mentre per le RSA la vigilanza resta alla Regione secondo gli atti regionali di riferimento.

Servizi sociali: coordinamento e norme collegate

La legge modifica anche la l.r. 11/2012 sugli enti locali, eliminando alcuni richiami alla normativa statale sul contenimento della spesa e specificando il ruolo dei consorzi socio-assistenziali tra i comuni.

Borsa di studio “Stefano Rigatelli”

È istituita una borsa di studio annuale intestata a “Stefano Rigatelli”, destinata a dottorati di ricerca su tematiche ambientali. L’importo è fissato in euro 5.000, con criteri e modalità di assegnazione demandati alla Giunta regionale. La copertura è prevista per l’esercizio 2016.

Turismo: professioni, incentivi e soggetti beneficiari

Nel settore turistico vengono aggiornate varie leggi regionali.

Per le agenzie di viaggio è previsto che gli esami di idoneità possano richiedere una quota di partecipazione a carico dei candidati.

Per maestri di sci e guide alpine sono rafforzati i ruoli dei collegi regionali e sono aggiornate alcune procedure formative e di aggiornamento.

Sugli interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica, la platea dei beneficiari è ampliata e resa più puntuale, includendo imprese, enti no profit, proprietari e gestori di alloggi e case vacanza, bed and breakfast, affittacamere, agriturismi, esercizi ristorativi, servizi per il tempo libero, impianti di risalita e di innevamento. Le istanze sono presentate alla struttura regionale, a Finpiemonte S.p.A. o ad altri istituti di credito secondo il programma annuale, e l’istruttoria deve essere conclusa entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

Per i territori turistici la norma amplia i possibili beneficiari a “enti pubblici”.

Agriturismo e ospitalità rurale familiare

La disciplina agrituristica viene rivista in modo sostanziale. Viene rafforzato l’uso del parametro della “produzione standard” al posto della PLV per verificare la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica.

Sono introdotte o precisate le seguenti regole:

  • l’agriturismo può comprendere la preparazione e somministrazione di pasti e bevande;
  • una quota di prodotti deve provenire da aziende agricole piemontesi, preferibilmente in accordi di filiera, con soglia minima dell’85% del costo totale del prodotto utilizzato;
  • la parte residua dei prodotti può provenire prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
  • in caso di forza maggiore dovuta a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, il riferimento può essere alle due annualità precedenti;
  • l’ospitalità rurale familiare è riservata all’imprenditore agricolo professionale, al coltivatore diretto e ai familiari, solo nella parte abitativa del fabbricato rurale, ed è incompatibile con altre forme ricettive o agrituristiche;
  • è confermata la possibilità di uso della cucina familiare;
  • può essere usata la denominazione aggiuntiva “posto tappa” per strutture situate lungo itinerari riconosciuti dalla Regione o in località servite da strade aperte al pubblico transito, con servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento attuativo.

Sport e inclusione

La normativa sportiva regionale è aggiornata in chiave inclusiva. Tra le finalità regionali vengono espressamente richiamati:

  • l’accesso dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità alle attività sportive;
  • la collaborazione con CONI e CIP;
  • la valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.

I contributi possono essere concessi anche a città metropolitana, province, comuni, unioni di comuni, aziende o società pubbliche, altri enti pubblici, federazioni sportive CONI e CIP, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive senza scopo di lucro.

Sanità: collaborazione con ASR, case di cura private e collegio di direzione

La legge consente alla Regione di avvalersi di personale dipendente delle Aziende sanitarie regionali, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, sulla base di un accordo quadro che disciplini i rapporti di collaborazione senza alterare i trattamenti economici del personale.

Per le case di cura private:

  • le autorizzazioni e alcuni provvedimenti sono rilasciati dalla Regione con provvedimento dirigenziale;
  • il rilascio dell’autorizzazione può avvenire anche per silenzio-assenso decorso il termine massimo di 45 giorni dalla domanda;
  • la vigilanza è affidata alle aziende sanitarie, che segnalano le irregolarità alla struttura regionale competente;
  • è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per inadempienze riscontrate.

Per le aziende sanitarie regionali viene istituito il Collegio di direzione come organo aziendale. Esso concorre al governo clinico, partecipa alla pianificazione di ricerca, didattica e formazione, propone soluzioni organizzative per l’attività libero-professionale intramuraria, contribuisce allo sviluppo organizzativo e alla valutazione dei risultati e deve essere consultato obbligatoriamente dal direttore generale sulle questioni relative al governo delle attività cliniche. La Giunta regionale ne definisce composizione e funzionamento; non sono previsti emolumenti o rimborsi ai componenti.

Trasporti, mobilità e logistica

La Regione aderisce al GECT “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi”, con quota annua di euro 5.000. La partecipazione si perfeziona al termine delle procedure statali di approvazione.

Viene ridefinito il sistema di pianificazione dei trasporti:

  • il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico di lungo periodo;
  • esso si articola in piani di settore per trasporto pubblico, logistica, infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale;
  • i piani di settore sono attuati tramite programmi pluriennali e annuali.

L’adozione del piano segue una procedura che coinvolge Giunta regionale, consigli provinciali, Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali; i piani di settore sottoposti a verifica ambientale strategica sono approvati dalla Giunta previo parere della commissione consiliare competente.

La disciplina della rete viaria trasferita dallo Stato e della logistica viene allineata al piano regionale della mobilità e dei trasporti e ai piani di settore di riferimento.

Ambiente e foreste

Per i percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi individuati su tracciati esistenti, i comuni o le unioni di comuni possono istituirli con regolamento, previa valutazione della stabilità idrogeologica e della compatibilità ambientale. La durata massima è di cinque anni; il rinnovo è possibile solo previa nuova verifica delle condizioni di idoneità. I percorsi individuati prima del 30 giugno 2016 decadono automaticamente il 30 novembre 2016.

La legge aggiorna anche il sistema sanzionatorio della l.r. 32/1982, con importi differenziati per numerose violazioni, incluse quelle relative a percorsi, raccolta e tutela di specie, attività motoristiche fuoristrada e altre fattispecie ambientali.

Sul vincolo idrogeologico si estendono i soggetti rilevanti ai parenti in linea retta e collaterale e al coniuge dei proprietari.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è rideterminato con efficacia dal 1° gennaio 2018, con importi per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi; per i rifiuti contenenti amianto è previsto un importo ridotto. Nelle more del riordino della materia, dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto alla Città metropolitana di Torino e alle province un contributo pari al 10% del tributo riscosso nell’anno precedente.

Personale e lavoro straordinario

Le risorse regionali per il pagamento del lavoro straordinario possono essere incrementate annualmente, nei limiti della finanza pubblica, per far fronte ad attività straordinarie connesse a ricostruzione e messa in sicurezza, emergenze calamitosi e supporto alle sedute dell’Assemblea e degli organismi consiliari. L’attuazione non deve generare maggiori oneri per il bilancio regionale.

Edilizia e recupero dei sottotetti

In materia di recupero abitativo dei sottotetti:

  • il riferimento alla “concessione edilizia” è sostituito da “titolo abilitativo idoneo”;
  • è consentito riposizionare verso il basso l’ultimo solaio se i vani sottostanti hanno altezze superiori ai minimi, per ottenere maggiore volumetria recuperabile;
  • il contributo previsto è ridotto del 50% se, contestualmente al rilascio del titolo, il richiedente registra e trascrive una dichiarazione notarile che vincoli le parti rese abitabili come pertinenza dell’unità immobiliare principale.

Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali

La legge interviene sulla copertura finanziaria della l.r. 12/2016, stabilendo che, in fase di prima attuazione, gli oneri sono coperti con risorse della medesima missione e programma del bilancio 2016-2018. Per le spese pluriennali del biennio 2017-2018 si applicano le regole contabili del d.lgs. 118/2011.

Attività produttive e contratti pubblici

L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici riceve, dalle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, i dati relativi a programmazione, gare, aggiudicazioni, esecuzione e collaudo, nonché alle opere incompiute. L’Osservatorio deve anche diffondere le informazioni tramite strumenti di divulgazione e pubblicazioni.

Confidi e garanzie alle PMI

Le risorse residue destinate a Eurofidi e Unionfidi sono mantenute in capo ai medesimi soggetti per consentire il rilascio di garanzie alle piccole e medie imprese, in particolare quelle colpite da eventi calamitosi. Le risorse sono accantonate a fondo rischi, con obbligo di restituzione delle sole somme residue al 31 dicembre 2023.

Pari opportunità

Viene abrogata una lettera della l.r. 5/2016 in materia di discriminazioni e parità di trattamento.

Programmazione

Per la disciplina dell’IRES Piemonte si stabilisce che la norma sul nuovo articolo 3 ter si applica dalla programmazione relativa all’annualità 2017; per il 2016 il Consiglio regionale approva solo il programma annuale.

Tributi regionali e interpello

Per i tributi regionali, l’interpello ex art. 11 dello Statuto del contribuente va presentato alla struttura regionale competente per gestione o vigilanza del tributo. Si applicano in via compatibile le regole statali, con facoltà per la Giunta di definire ulteriori norme procedurali. Gli adempimenti informativi possono essere assolti anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

Disposizioni finali e decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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