Sentenza n. 1753/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 26474 del 28.02.2023 del Comune di Corigliano-Rossano; - del parere espresso dalla struttura tecnica prot. n. 85573 del 7.09.2021; - del regolamento regionale n. 22/2019, nella parte in cui, all'art. 1.1 comma 4 del relativo Allegato “A”, prescrive che “Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso il 18 giugno 2026 e questa è stata ritualmente notificata alle altre parti. Regione Calabria e Comune di Corigliano-Rossano non si sono opposti. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese e gli onorari sono stati compensati.
Atto impugnato: Nota del Comune di Corigliano-Rossano del 28 febbraio 2023, parere della struttura tecnica regionale del 7 settembre 2021 e disposizione del regolamento regionale n. 22/2019 che vieta di collocare gli spazi destinati agli ospiti in seminterrati o piani interrati
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’annullamento della nota comunale, del parere tecnico regionale e della disposizione del regolamento regionale che vieta la collocazione degli spazi destinati agli ospiti in seminterrati o piani interrati. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è definito a seguito della rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Preso atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente il 18 giugno 2026, ritualmente notificata alle altre parti del giudizio ai sensi del citato art. 84 c.p.a.;
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti e non contrastata, determina l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso, sussistendo i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli articoli 84 c.p.a. e 35, comma 2, lett. c) c.p.a.;
La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti, in assenza di opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
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