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Sentenza

Sentenza n. 1753/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 26474 del 28.02.2023 del Comune di Corigliano-Rossano; - del parere espresso dalla struttura tecnica prot. n. 85573 del 7.09.2021; - del regolamento regionale n. 22/2019, nella parte in cui, all'art. 1.1 comma 4 del relativo Allegato “A”, prescrive che “Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati”.

Giustizia amministrativa202300735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso il 18 giugno 2026 e questa è stata ritualmente notificata alle altre parti. Regione Calabria e Comune di Corigliano-Rossano non si sono opposti. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese e gli onorari sono stati compensati.

TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Comune di Corigliano-Rossano del 28 febbraio 2023, parere della struttura tecnica regionale del 7 settembre 2021 e disposizione del regolamento regionale n. 22/2019 che vieta di collocare gli spazi destinati agli ospiti in seminterrati o piani interrati

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha proposto ricorso per l’annullamento della nota comunale, del parere tecnico regionale e della disposizione del regolamento regionale che vieta la collocazione degli spazi destinati agli ospiti in seminterrati o piani interrati. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è definito a seguito della rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Preso atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente il 18 giugno 2026, ritualmente notificata alle altre parti del giudizio ai sensi del citato art. 84 c.p.a.;

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti e non contrastata, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso, sussistendo i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli articoli 84 c.p.a. e 35, comma 2, lett. c) c.p.a.;

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti, in assenza di opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
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