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Sentenza

Sentenza n. 16196/2026 - Roma, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'esecuzione-ottemperanza della sentenza n. 3615/2025 pronunciata nella causa 9900/2023 R.G.N. con la quale Codesto Ecc.mo TAR riconosceva che il Ministero dell’Istruzione e del Merito era tenuto a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero di sostegno entro 180 giorni, pena l’attivazione del commissario ad acta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TAGLIALATELA ALBERTO il 19\5\2026 per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, m.pi.A00DGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0121894 del 18.05.2026, file denominato Comunicazione_Alberto_Taglialatela_ROMANIA, notificato in data 19.05.2026 a mezzo pec, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo estero relativo alla specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS); - della nota m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2026.0122786 di trasmissione del decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, m.pi.A00DGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0121894 del 18.05.2026, pervenuta a mezzo pec in data 19.05.2026; - della nota prot. n. 92768-REG-1779191778935-TAGLIALATELA Alberto (NOTA AVVOCATI, USR) del 18.05.2026, pervenuta a mezzo pec in data 19.05.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza che aveva ordinato al Ministero di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero entro 180 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, al commissario ad acta entro 90 giorni, nonché di corrispondere le spese processuali liquidate in quella sentenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 3615/2025, che aveva accertato l'illegittimità del silenzio del Ministero sulla domanda di riconoscimento di una specializzazione estera per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e aveva imposto di provvedere entro 180 giorni, con nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore termine di 90 giorni in caso di inerzia. Ha lamentato che né il Ministero né il commissario avessero eseguito il giudicato e ha chiesto anche il pagamento delle spese riconosciute dalla sentenza. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto ministeriale del 18 maggio 2026 di rigetto della domanda di riconoscimento e gli atti connessi, deducendo sette motivi di illegittimità e chiedendone cautelarmente la sospensione; tali motivi aggiunti sono stati stralciati e trasmessi alla Sezione Quarta bis per il separato giudizio impugnatorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza: nelle more, il Ministero aveva concluso il procedimento con il decreto del 18 maggio 2026, respingendo la domanda di riconoscimento, e aveva pagato l'8 luglio 2026 le spese liquidate nel precedente giudizio, per euro 1.248,00. La pretesa riconosciuta dal giudicato risulta quindi integralmente soddisfatta. Il TAR ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione è avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. I motivi aggiunti contro il decreto di rigetto non sono stati decisi in questa sede, essendo stati stralciati e rimessi alla Sezione competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato, anche mediante l'adozione del provvedimento conclusivo richiesto e il pagamento delle spese liquidate, comporta la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa riconosciuta dalla sentenza risulta soddisfatta.
  • Se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese di tale giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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