Sentenza del 25/10/2016 n. 280 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Diniego rimborso - Obbligo contraddittorio - Non sussiste - Cessione credito IVA - Avviso di accertamento - Decorrenza termine biennale - Notifica al cedente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del rimborso IVA, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di previo contraddittorio e la decorrenza del termine biennale per la presentazione dell'istanza. In particolare, trattandosi di credito IVA ceduto, sosteneva che il termine dovesse essere individuato tenendo conto della posizione del cessionario.
La decisione
La contestazione è stata accolta quanto alla decorrenza del termine: in caso di cessione del credito IVA, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre, per il cessionario, dalla notifica al cedente dell'avviso di accertamento con cui viene contestata l'indetraibilità dell'IVA. Da tale momento nasce infatti il presupposto per la restituzione dell'imposta addebitata e versata. È stata invece esclusa la necessità del previo contraddittorio procedimentale in caso di diniego di rimborso. Inoltre, l'istante avrebbe dovuto dimostrare che l'instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso, mediante la produzione di documenti o elementi rilevanti.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul rimborso dell'imposta
Il diritto al rimborso può essere esercitato entro il termine biennale, la cui decorrenza deve essere collegata al momento in cui si concretizza il presupposto restitutorio.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria
Il previo contraddittorio non è necessariamente richiesto per il diniego di un rimborso IVA. In ogni caso, chi ne lamenta l'assenza deve dimostrare concretamente quali elementi avrebbe potuto fornire e come questi avrebbero potuto modificare la decisione dell'Ufficio.
Disciplina della cessione del credito IVA
Il cessionario subentra nella posizione relativa al credito ceduto, ma la decorrenza del termine per il rimborso va individuata considerando il momento in cui, tramite la notifica dell'accertamento al cedente, diventa attuale la contestazione dell'indetraibilità dell'IVA.
Massime di principio
- Nel caso di diniego di rimborso IVA, l'assenza di un previo contraddittorio non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre indicare e provare quali specifici documenti o argomenti avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.
- Per i crediti IVA ceduti, il termine per presentare la richiesta di rimborso non decorre necessariamente dalla cessione o dal pagamento originario, ma dal momento in cui diventa concreto il presupposto della restituzione.
- La notifica al cedente dell'avviso di accertamento che contesta l'indetraibilità dell'IVA può costituire il momento iniziale del termine biennale anche rispetto alla posizione del cessionario.
- È essenziale conservare e collegare documentalmente la cessione del credito, l'avviso notificato al cedente e la successiva istanza di rimborso, così da dimostrare la tempestività della richiesta.
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