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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14913/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne irrevocabili per reati connessi al traffico di stupefacenti: sentenza Corte d'appello di Napoli 16/05/2018 (condanna a 10 anni per gli artt. 73 e 74 DPR n. 309/90) e sentenza Corte d'appello di Lecce 23/01/2019 (condanna a 6 anni e 8 mesi per art. 74 DPR n. 309/90). Frenna ha sostenuto che le condotte erano espressione di un unico disegno criminoso (ruolo stabile di fornitore, identità strutturale e finalistica delle associazioni, natura della "fornitura stabile", ignorata quiescenza come dissociazione). La Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo mancanti elementi che dimostrassero la preordinazione di un unico programma criminoso, rilevando soprattutto la significativa distanza temporale, la non perfetta coincidenza degli ambiti territoriali e la diversa composizione dei sodalizi.

La decisione

La Corte di legittimità (sezione competente) ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte di appello che aveva escluso la continuazione per l'assenza di elementi indicativi di una progettazione unitaria delle condotte sin dal primo ingresso del ricorrente nel sodalizio del 2010. Il rigetto è stato considerato adeguatamente motivato, non manifestamente illogico né viziato da travisamento della prova. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la continuazione tra reati; richiede che le violazioni costituenti la continuazione facciano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee fondamentali.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso e alla determinazione della pena in presenza di più reati; va interpretato congiuntamente ai criteri di applicazione della continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali; applicato dalla Corte a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 73 DPR n. 309/90

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione, produzione e traffico di stupefacenti; uno dei delitti per i quali il ricorrente è stato condannato.

  • art. 74 DPR n. 309/90

    Sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; centrale nelle domande di ricostruzione della natura associativa dei due sodalizi e della possibile unità del disegno criminoso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (selezionate sentenze richiamate)

    Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 (Esposti); Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele); Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 (Lombardo); Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi); Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari)

    La consolidata giurisprudenza chiarisce che la continuazione presuppone un progetto criminoso unitario, concepito originariamente nelle sue caratteristiche essenziali; non può essere confusa con la mera serialità o con un 'programma di vita' criminale. La preordinazione va dimostrata con elementi concreti e non ricavata da semplici congetture o indici presuntivi.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la prova di un programma criminoso unitario progettato sin dall'origine: non basta la ripetizione di reati della stessa natura.
  • Distanza temporale significativa, differenze territoriali e composizione diversa dei sodalizi sono fattori che indeboliscono l'assunto della preordinazione e possono far escludere la continuazione.
  • Il ruolo stabile (es. fornitore) può essere indizio di collegamento fra più reati, ma da solo non è sempre sufficiente: occorre dimostrare che tale ruolo fosse parte di un progetto unitario progettato fin dall'inizio.
  • La quiescenza o periodo di inattività non equivale automaticamente a dissociazione o rinuncia al progetto criminoso; la valutazione richiede elementi probatori concreti.
  • Il giudice non può basare il riconoscimento della continuazione su mere supposizioni o indici deboli; la valutazione è fattuale e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o travisamento della prova.
  • In presenza di elementi forti di identità strutturale (stessi componenti, stesso territorio, medesimi ruoli funzionali e pianificazione comune) la probabilità di riconoscimento della continuazione aumenta, ma resta necessario comprovare la progettazione originaria degli eventi.

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