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Ordinanza

Ordinanza n. 578/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 2 febbraio 2026: - della determinazione dirigenziale dell’ASL di Bari n. 0010903 del 19.12.2025, comunicata a mezzo PEC in data 30.12.2025, con oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione”, limitatamente al Lotto di gara n. 4 (CIG: B441054452); - dei sottesi verbali di gara e, in particolare, di quello del 7 ottobre 2025, sempre nei limiti dell’interesse del costituendo RTI ricorrente e in relazione al predetto Lotto di gara; - di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché sconosciuti, in quanto lesivi e sempre nei limiti dell’interesse del costituendo RTI ricorrente; nonché per l’accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto della ricorrente ad avere accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, a copia integrale della documentazione richiesta all’ASL di Bari con l’istanza di accesso formulata in data 27 ottobre 2026 e oggetto di parziale riscontro in data 2 dicembre 2026, con condanna all’esibizione dei documenti richiesti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 marzo 2026, oltre all’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo: per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad avere accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, a copia integrale della Relazione tecnica allegata all’offerta tecnica formulata da Ladisa s.p.a., allo stato esibita dalla ASL in maniera parziale e oscurata, con condanna all’esibizione integrale dell’indicato documento.

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto n. 4 di una procedura aperta telematica per la concessione del servizio di gestione dei bar e punti ristoro mediante distributori automatici, nonché parziale ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 4 e, in via incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., hanno chiesto l'esibizione integrale della documentazione di gara inizialmente richiesta all'ASL. A seguito del parziale accesso ottenuto nelle more, la domanda ostensiva è stata circoscritta alla relazione tecnica allegata all'offerta dell'aggiudicataria, trasmessa con oscuramenti estesi. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 22 della l. n. 241/1990, sostenendo che l'oscuramento quasi integrale dell'offerta tecnica impedisse l'esercizio del diritto di difesa nel giudizio sull'aggiudicazione. L'aggiudicataria aveva presentato un'istanza di oscuramento fondata sulla presenza di segreti tecnici e commerciali.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di accesso incidentale. Ha rilevato che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria era stata oscurata in modo massivo e generalizzato, coinvolgendo sostanzialmente la quasi totalità della relazione. Sebbene l'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 consenta di escludere l'accesso alle informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali sulla base di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, nel caso concreto l'istanza di oscuramento conteneva affermazioni generiche, prive di elementi idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza dei segreti. Inoltre, l'ASL, nonostante l'ordine istruttorio cautelare, si era limitata a depositare l'istanza dell'aggiudicataria e una nota di parziale autorizzazione all'ostensione, senza documentare un'autonoma verifica delle dichiarazioni, né una concreta valutazione e ponderazione tra tutela dei segreti tecnici e commerciali ed esigenze difensive. Il TAR ha pertanto ordinato all'ASL di consentire, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, l'ostensione dell'intera offerta tecnica dell'aggiudicataria, mantenendo oscurati soltanto i nominativi e i dati personali privi di rilievo rispetto ai contenuti tecnici e commerciali. La decisione sul merito dell'impugnazione dell'aggiudicazione è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata; le spese della fase incidentale sono state rimesse al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio amministrativo l'istanza incidentale per ottenere l'accesso ai documenti necessari alla tutela della posizione dedotta in giudizio; l'istanza è stata accolta con ordine di esibizione.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Costituiscono il fondamento generale del diritto di accesso documentale esercitato dalle imprese ricorrenti.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico

    L'esclusione dell'accesso per segreti tecnici o commerciali presuppone una dichiarazione dell'offerente puntualmente motivata e comprovata; non sono sufficienti formule generiche. L'amministrazione deve inoltre verificare concretamente la dichiarazione e bilanciare la riservatezza con le esigenze difensive.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Prevede, in via generale, per i primi cinque operatori economici in graduatoria, la conoscenza automatica e reciproca degli atti di gara, salvo le specifiche eccezioni relative alle informazioni riservate.

  • art. 98 d.lgs. n. 30/2005

    Rileva per la definizione dei segreti tecnici e commerciali: le informazioni devono presentare carattere di segretezza e rilevanza economica ed essere sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'esclusione dell'accesso alle informazioni dell'offerta per la tutela di segreti tecnici o commerciali richiede una dichiarazione dell'offerente specificamente motivata e comprovata, riferita alle concrete informazioni che si assumono riservate; non sono sufficienti oscuramenti generalizzati o motivazioni apodittiche.
  • La stazione appaltante non può recepire automaticamente l'istanza di riservatezza dell'offerente, ma deve svolgere una verifica autonoma sulla reale sussistenza dei segreti tecnici o commerciali e motivare il bilanciamento tra esigenze di riservatezza ed esigenze difensive dell'impresa concorrente.
  • Quando l'oscuramento dell'offerta tecnica è massivo e impedisce alla concorrente di verificare la legittimità dell'aggiudicazione, deve essere ordinata l'ostensione della documentazione, salva la limitazione ai nominativi e ai dati personali privi di rilievo per i contenuti tecnici e commerciali.
  • La partecipazione a una procedura di evidenza pubblica comporta, soprattutto in presenza di esigenze processuali, una potenziale accettazione del rischio di pubblicizzazione dei contenuti dell'offerta, nei limiti previsti dalla disciplina sull'accesso e dalla tutela effettiva dei segreti qualificati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaProcedura di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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