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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia fiscale relativa all'anno 2006: la Guardia di Finanza rilevò fatture contabilizzate da Kris Srl a nome di G. Trading Srl per vendite di batterie (fatture emesse ma non annotate dalla contribuente) e assegni che, secondo il legale rappresentante di Kris Srl, erano stati consegnati al legale rappresentante di G. Trading Srl. L'Agenzia notificò un avviso di accertamento per imponibili e IVA non dichiarati e per maggiori ricavi, determinando maggiori imposte per Euro 405.728 oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP accolse il ricorso della contribuente; in appello la CTR riformò in parte la sentenza accogliendo le doglianze dell'Ufficio riguardo a fatture ritenute soggettivamente inesistenti, ma rigettando la contestazione relativa all'omessa contabilizzazione delle fatture di vendita verso Kris Srl. L'Agenzia propose ricorso per cassazione, poi inizialmente dichiarato inammissibile per presunta difettosa notifica; l'Agenzia propose ricorso per revocazione per errore di fatto sulla notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione sull'errore di fatto (la notifica era stata invece correttamente eseguita al domiciliatario), ha quindi riesaminato i motivi di cassazione e ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia (errata applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e motivazione contraddittoria della CTR fondata su mere congetture). Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. della Campania e ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione; il secondo motivo è stato assorbito. La revoca dell'ordinanza di inammissibilità è stata dichiarata e le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Richiamata dall'Agenzia per contestare il malgoverno del riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato i principi relativi all'uso di presunzioni e indizi e al corretto onere probatorio nell'accertamento fiscale

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Citato nel ricorso per la normativa IVA e per la disciplina delle presunzioni in materia di documentazione fiscale; la Corte lo ha richiamato nel contesto dell'accertamento di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti

  • Codice Civile, artt. 2697 e 2727

    Art. 2697 (onere della prova) e art. 2727 (consulenza tecnica); utilizzati per sostenere che chi avanza accertamenti fondati su presunzioni deve rispettare il corretto riparto dell'onere della prova e la valutazione dei mezzi probatori

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Quota di legittimazione per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme processuali e sostanziali); la Corte ha utilizzato il motivo n.3 per censurare la motivazione apodittica della CTR, mentre il motivo relativo al procedimento di ricostruzione dei ricavi è stato assorbito

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato dall'Agenzia con riguardo alla regola del contraddittorio e della pronuncia sulle questioni procedurali; la Corte ha ritenuto tale motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6

    Riferi- mento normativo alle definizioni agevolate: la Corte ha precisato che le definizioni operate dalla contribuente riguardavano carichi iscritti a ruolo sulla base della sentenza della CTR e non esaurivano l'accertamento originario oggetto del giudizio

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 3

    Analogamente, richiamato in relazione alle definizioni agevolate; non ha determinato estinzione del giudizio perché non ha riguardato l'intero ammontare dell'avviso di accertamento impugnato

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    Citato nei passaggi relativi alla riscossione e all'iscrizione a ruolo: la Corte ha distinto tra carichi effettivamente posti in riscossione e accertamenti ancora oggetto di giudizio

Massime di principio

  • Il giudice tributario può fondare l'accertamento su indizi gravi, precisi e concordanti, ma se l'Amministrazione si avvale di presunzioni l'onere di fornire elementi concreti spetta a chi propone la contestazione; il contribuente deve fornire prove concrete di segno contrario e non meri argomenti congetturalmente formulati.
  • La mera discrepanza nella foggia o nella forma di documenti rinvenuti nella contabilità di terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare che tali documenti siano stati 'fabbricati' salvo elementi concreti a sostegno di tale tesi; le valutazioni sulle intenzioni non devono fondarsi su congetture logiche prive di riscontri fattuali.
  • L'omessa contabilizzazione di fatture e l'emersione di elementi quali assegni rinvenuti in contesti riconducibili a frodi (es. indagini su frodi carosello) costituiscono elementi indiziari rilevanti che legittimano un accertamento induttivo se supportati da altre prove e dalla disorganizzazione contabile della contribuente.
  • La corretta notifica degli atti processuali è essenziale: un errore apparente nella relata può essere oggetto di revocazione per errore di fatto quando sia dimostrabile che la notifica è stata comunque eseguita correttamente al domiciliatario; l'accertamento di tale fatto può riaprire il giudizio di legittimità.
  • Se la Corte di legittimità riscontra vizi di motivazione (apoditticità, contraddittorietà, ragionamenti congetturali) la sentenza di merito può essere cassata e la causa rimessa al giudice di merito per nuovo esame, anche in diversa composizione.

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