Ordinanza n. 346/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione definitiva di inammissibilità della domanda di agevolazione MiniPIA Turismo, connessa al preavviso di rigetto e alla relazione istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la comunicazione e il successivo provvedimento definitivo di inammissibilità della domanda MiniPIA Turismo, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che l’immobile interessato dovesse essere qualificato come abbandonato anche in senso funzionale. L’amministrazione ha invece evidenziato che nel 2023 il precedente proprietario aveva presentato una CILA dichiarando di voler destinare l’immobile ad abitazione principale, in coerenza con la causale del titolo di acquisto. La ricorrente non ha offerto una specifica contestazione di tale circostanza. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la CILA presentata nel 2023 dal precedente proprietario, con l’intento dichiarato di destinare l’immobile ad abitazione principale, dimostrasse nel triennio rilevante l’esistenza di un interesse qualificato sul bene e di un’iniziativa di rifunzionalizzazione effettivamente avviata, sebbene non completata. Tale elemento è stato giudicato incompatibile, a un esame sommario, con la qualificazione dell’immobile come abbandonato, anche secondo l’accezione funzionale prospettata dalla ricorrente. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato ritenuto privo dei requisiti di gravità e irreparabilità, poiché, in caso di successivo riconoscimento nel merito dei requisiti per l’agevolazione, la ricorrente avrebbe potuto far valere la propria posizione per l’accesso alle risorse ancora disponibili oppure chiedere il risarcimento del danno, previa adeguata allegazione e prova. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione di un immobile come abbandonato può essere esclusa, con valutazione sommaria, dalla presentazione di una CILA accompagnata da un concreto e dichiarato progetto di rifunzionalizzazione, anche se l’intervento non è stato portato a compimento.
- La presentazione di un titolo edilizio non costituisce un elemento meramente formale quando, per il contenuto dichiarato e per la coerenza con il titolo di acquisto, dimostra l’esistenza di un interesse qualificato sul bene e di un’iniziativa effettiva di utilizzazione o rifunzionalizzazione.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dal diniego di un’agevolazione economica può essere successivamente reintegrato mediante l’accesso alle risorse ancora disponibili oppure mediante il risarcimento del danno, ove adeguatamente allegato e provato.
Come è indicizzato
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