Cassazione Civile, Sentenza n. 16841/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla liquidazione e sul rimborso dei costi del personale relativi al servizio 118 (annate 2007-2008). EMS aveva ceduto fatture a MPS; l'Azienda Ospedaliera non aveva saldato integralmente le fatture e si era opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da MPS chiamando in causa EMS. Centrale nel giudizio è stata la determinazione del "costo del personale" rimborsabile ai sensi della deliberazione regionale VI/45819 e del relativo allegato 15/A e delle convenzioni annuali: in particolare se dovessero essere rimborsati tutti i costi effettivamente sostenuti (inclusi superminimi, straordinari, maggiorazioni, ore effettive di presenza) o se il rimborso fosse limitato ai parametri e ai tetti previsti dalla delibera (numero massimo di dipendenti rimborsabili per automezzo e criteri di calcolo). EMS denunciava errata quantificazione da parte del CTU e della Corte d'Appello (uso di criteri a forfait, non considerazione integrale delle buste paga, e interpretazione restrittiva dell'allegato 15/A), nonché inammissibilità di alcuni atti e documenti prodotti tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di EMS. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione, confermando la Corte d'Appello che aveva condiviso il calcolo peritale (CTU) del costo del personale. La Corte ha statuito che la deliberazione regionale VI/45819 e l'allegato 15/A sono atti amministrativi non normativi la cui interpretazione spetta al giudice di merito; ha inoltre rilevato la mancata produzione e/o il tardivo deposito di documenti rilevanti (es. contratti collettivi) in sede di gravame, con conseguente inammissibilità di quelle censure. È stato dunque confermato il criterio restrittivo di rimborso (numero massimo di dipendenti rimborsabili e esclusione di voci non contemplate dalla convenzione come superminimo e straordinari), con applicazione pratica del calcolo peritale e della congruità del valore riconosciuto dall'Azienda (la Corte d'Appello aveva ammesso una somma congrua pari a euro 595.000,00). Le spese seguono la soccombenza; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e ad eventuali contributi unificati previsti.
Norme richiamate
Delibera regionale VI/45819 del 22.10.1999
"Per ogni automezzo in servizio H 24 è ammesso un limite massimo di rimborso per 6 (sei) dipendenti autisti e/o soccorritori, per automezzi con equipaggio a 2 (due) componenti messi a disposizione dall'associazione."
Atto amministrativo non normativo; la Corte lo interpreta come fissatore di parametri e tetti di rimborso (limiti numerici e voci rimborsabili). La sua interpretazione spetta al giudice di merito e giustifica il rifiuto di rimborsare tutte le voci retributive richieste da EMS (superminimo, straordinari etc.).
Allegato 15/A alla DGR VI/45819 (schema di rendicontazione)
Fornisce i criteri applicabili in sede di definizione del costo del personale (oneri per retribuzione, oneri e TFR). Usato come base per la rendicontazione e per il calcolo del rimborso; non legittima il rimborso integrale di voci non previste.
Legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 58, primo comma) e disciplina transitoria
Rilevata per il principio intertemporale: i procedimenti per decreto ingiuntivo derivanti da ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore sono soggetti alla previgente disciplina (dies a quo individuato nella presentazione del ricorso per il decreto).
Previgente art. 327 c.p.c.
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione applicabili alle opposizioni instaurate con decreti ingiuntivi depositati prima del 4 luglio 2009 (termine lungo di un anno, con sospensione feriale).
Art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Limita il sindacato di legittimità sull'interpretazione del merito e sulla motivazione: la Cassazione può censurare la motivazione solo in casi di grave anomalia (motivazione nulla/apparente/contraddittoria) e può esaminare violazioni delle regole ermeneutiche o omissione di fatti decisivi solo se adeguatamente specificate.
Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali)
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che le cooperative non possono avvalersi eccessivamente di volontari e che quindi debbano essere rimborsati maggiori costi; la Corte ha ritenuto il richiamo generico e insufficiente a dimostrare violazioni di norme di interpretazione negoziale.
Legge regionale n. 16/1993
Richiamata in tema di determinazione dei corrispettivi per forniture di beni e servizi; la Corte ha ritenuto compatibile il sistema di rimborso con i parametri oggettivi di costo indicati dalla delibera regionale.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli effetti sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato.
Norme e principi giurisprudenziali citati (es. principio della "doppia conforme")
Il principio della "doppia conforme" (decisione di appello conforme al primo grado) impedisce il riesame in Cassazione di specifiche censure già risolte congruamente in entrambi i gradi di merito; rafforza l'impossibilità di contestare la valutazione peritale e la motivazione di merito se fondate e coerenti.
Massime di principio
- La qualificazione e l'interpretazione di atti amministrativi non normativi (es. deliberazioni regionali) e delle convenzioni attuative sono questioni di merito riservate al giudice di merito e difficilmente ribaltabili in Cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- In appalti/affidamenti pubblici finanziati da amministrazioni pubbliche, i rimborsi devono rispettare i parametri e i tetti previsti dalla disciplina regolamentare e dalle convenzioni: voci retributive non espressamente previste (superminimi, straordinari non autorizzati) possono essere escluse dalla rendicontazione rimborsabile.
- I documenti e i contratti collettivi prodotti tardivamente (solo in cassazione) sono, di regola, inammissibili; in sede di impugnazione è fondamentale riprodurre e specificare il contenuto delle clausole decisive e dei criteri contrattuali già in primo o secondo grado.
- Il CTU ha un rilevante ruolo tecnico nel determinare i criteri di quantificazione del credito; la sua determinazione trova ampia persuasività in giudizio salvo errori manifesti o violazioni dei canoni tecnico-giuridici che siano puntualmente dedotti.
- La giurisprudenza ammette il principio della "doppia conforme": sentenze di primo e secondo grado concordi su valutazioni di fatto/CTU rendono inammissibili molte censure di cassazione fondate su richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.
- Nelle opposizioni a decreti ingiuntivi, la data di instaurazione del giudizio può essere quella del deposito del ricorso monitorio: attenzione alle norme transitorie e ai termini processuali applicabili.
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