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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16263/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato (9/2/2014, in danno dei Concas) e per ricettazione (14/4/2014, provento di rapina in danno di Onnis). L'impugnazione articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 189 e 192 c.p.p., artt. 213 e 214 c.p.p., art. 3 Cost., art. 6 CEDU e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico operato da Concas nonostante mancassero gli adempimenti formali (assenza di riconoscimento a termini di legge, mancata partecipazione della difesa e assenza di fascicolo fotografico), e per presunta genericità/contraddittorietà della descrizione (es. confusione tra foro e orecchino); (2) vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione ai pezzi di autovettura rinvenuti nella legnaia (assenza di segni identificativi come numeri di matricola) e per l'indeterminatezza del numero di cellulare rinvenuto nella rubrica di Muscas, che non sarebbe univocamente riferibile a Pallotta e il cui ID era stato indicato come "sconosciuto".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza che ammette la valutazione e l'utilizzo probatorio dell'individuazione fotografica nell'ambito del libero convincimento del giudice quando sia accertata la credibilità di chi identifica; ha affermato che la presenza del difensore non è necessaria per tutti gli atti di individuazione svolti in indagini preliminari e che la ricostruzione della Corte territoriale ha fornito adeguata e logica motivazione (anche tenuto conto della somiglianza delle modalità del reato e di ulteriori riscontri, tra cui il ritrovamento di parti d'auto nella legnaia di disponiblità dell'imputato e riferimenti telefonici). Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile per manifesta infondatezza: l'assenza di numeri di matricola sui pezzi non è decisiva se non è dimostrata l'indefettibile presenza di tali segni su tutti i pezzi del modello, e le indagini sulla riconducibilità del numero di telefono erano state adeguatamente svolte. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso ma la Corte sostiene che le censure relative alle formalità della prova identificativa non impediscono la valutazione della individuazione fotografica nel libero convincimento del giudice

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ritiene invece che le regole sulle formalità non escludono automaticamente l'efficacia probatoria dell'individuazione fotografica

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma sulla ricognizione di persona richiamata dal ricorrente: la Corte precisa che gli adempimenti preliminari previsti per la ricognizione non sono necessariamente richiesti per l'individuazione fotografica

  • art. 214 cod. proc. pen.

    Richiamata nei motivi del ricorso ma la Corte conferma che la mancanza di tali formalità non annulla automaticamente la prova fotografica acquisita in indagine

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito dei limiti di enunciazione dei motivi di impugnazione a mezzo ricorso per cassazione

  • art. 648, comma finale, cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di merito: la ricettazione è stata valutata alla luce della possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, come annotato dalla Corte territoriale

  • art. 3 Cost. / art. 6 CEDU

    Richiamati dal ricorrente con riferimento al giusto processo/diritto alla difesa e alle garanzie processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da rendere invalida la valutazione probatoria

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica compiuta nelle indagini preliminari può essere valorizzata come mezzo di prova nel libero convincimento del giudice se la persona che identifica viene ritenuta credibile: la mancanza di tutte le formalità previste per la ricognizione di persona non la rende automaticamente inidonea.
  • La presenza del difensore non è necessaria per tutti gli atti di individuazione svolti in fase di indagine; l'assenza dell'avvocato non determina di per sé l'inutilizzabilità della prova fotografica, salvo specifiche norme o situazioni che richiedano la presenza dell'indagato.
  • La prova fondata su elementi indiziari (ritrovamento di parti di veicolo nella disponibilità dell'imputato, corrispondenze di modalità del fatto, contatti telefonici) può integrare un quadro probatorio idoneo a sostenere una condanna anche in assenza di segni identificativi materiali come numeri di matricola, purché la valutazione sia motivata e non arbitraria.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non è consentito al giudice di legittimità riesaminare i fatti per riformulare completamente la valutazione delle prove se la motivazione di merito è logica e plausibile; il ricorso per cassazione deve indicare errori di diritto o chiaramente illogiche motivazioni per essere ammissibile.
  • Le censure generiche o che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate: il difensore deve indicare elementi specifici e nuovi ove possibile.
  • L'assenza di dati tecnici identificativi su oggetti rinvenuti non esclude automaticamente la loro valenza probatoria; tuttavia la difesa può efficacemente contestare la riconducibilità se dimostra che tali segni dovevano necessariamente essere presenti e invece mancano.

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