Sentenza del 21/09/2016 n. 18458 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato la cartella relativa ai contributi di bonifica per l'anno 2008, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché gli immobili non avessero ricevuto un beneficio diretto, specifico ed effettivo dalle opere di bonifica. Dopo l'accoglimento dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, da un lato, l'errata attribuzione a suo carico dell'onere di provare il beneficio fondiario e, dall'altro, un vizio di motivazione per la mancata adeguata valutazione della consulenza tecnica prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e la sua valutazione in un piano di classifica approvato comportino la presunzione del vantaggio fondiario. In assenza di una contestazione specifica della legittimità o dell'inesattezza del piano di classifica, il Consorzio non deve fornire ulteriori prove del beneficio; spetta invece al contribuente dimostrare concretamente l'assenza di qualsiasi vantaggio diretto e specifico. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La regola generale sull'onere della prova viene derogata, in questo ambito, dalla presunzione derivante dall'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e dalla sua ricomprensione in un piano di classifica approvato. Il contribuente deve quindi fornire una contestazione specifica e provare l'assenza del beneficio. Se invece contesta specificamente la legittimità o l'inesattezza del piano o della perimetrazione, il Consorzio torna a dover provare i fatti costitutivi della pretesa.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato invocato dal Consorzio per denunciare l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
È stato invocato per contestare la motivazione della sentenza d'appello e la mancata valutazione della consulenza tecnica della contribuente; il motivo è stato dichiarato assorbito.
Principi giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di contributi di bonifica
In tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica approvato comporta la presunzione del vantaggio fondiario, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione e prova da parte del consorziato.
La presunzione opera quando il piano di classifica e la perimetrazione non siano contestati in modo specifico. Una generica deduzione di mancata manutenzione, incuria o assenza di beneficio non è sufficiente a superarla.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente un contributo di bonifica non basta affermare genericamente che l'immobile non ha ricevuto benefici: occorre indicare fatti concreti e specifici dai quali risulti l'assenza di un vantaggio diretto e immediato.
- Quando l'immobile è incluso nel perimetro consortile e il contributo è calcolato secondo un piano di classifica approvato, il beneficio fondiario si presume e il Consorzio non deve dimostrare nuovamente l'esecuzione delle singole opere o il vantaggio effettivo per ciascun fondo.
- La presunzione può essere superata contestando specificamente la legittimità, l'inesattezza o l'applicazione del piano di classifica e della perimetrazione, oppure fornendo prove, anche presuntive, dell'assenza assoluta di beneficio.
- La semplice denuncia di incuria o insufficiente manutenzione delle opere consortili non equivale, di per sé, a una contestazione specifica del piano di classifica e non elimina automaticamente l'obbligo contributivo.
- Se viene contestata in modo specifico la corrispondenza tra piano di classifica, riparto e cartella, si applica nuovamente la regola generale dell'articolo 2697 del codice civile e il Consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
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