Cassazione Civile, Ordinanza n. 07500/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La vicenda nasce da un’esecuzione immobiliare promossa sulla base di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. Nel corso dei giudizi di opposizione, i decreti ingiuntivi posti a fondamento dell’esecuzione vengono revocati nei confronti dei debitori persone fisiche, con accertamento della loro insussistenza debitoria, mentre resta confermato solo verso una società. Nell’esecuzione interviene un ulteriore creditore e viene chiesta, a seguito della caducazione dei titoli, la sospensione della procedura; il giudice dell’esecuzione riqualifica l’istanza come riassunzione e sospende la procedura ai sensi dell’art. 623 c.p.c., ma il reclamo del debitore viene accolto dal Tribunale, che revoca l’ordinanza e dichiara estinta la procedura esecutiva. In appello la società cessionaria del credito sostiene che la revoca del decreto ingiuntivo non faccia venir meno l’esecuzione fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca e che comunque la procedura potesse proseguire per la presenza dell’interventore creditore. In Cassazione la società ricorrente articola due motivi: primo, denuncia motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; secondo, denuncia violazione di varie disposizioni del codice di procedura civile assumendo che la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza non definitiva non estingua il processo esecutivo. La Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d’ufficio un difetto nella prova del rituale conferimento della rappresentanza al soggetto che ha conferito la procura speciale al difensore: manca agli atti una delle procure intermedie necessarie a dimostrare la catena dei poteri rappresentativi.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che, pur essendo stata sanata la mancanza iniziale della procura speciale grazie alla sua produzione da parte dei controricorrenti, permaneva un diverso vizio non sanato: la ricorrente non aveva prodotto una procura intermedia necessaria a dimostrare il valido conferimento dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva poi rilasciato la procura speciale al difensore. Conseguentemente la Corte non affronta i motivi di merito sulla caducazione del titolo esecutivo e conferma il regolamento sulle spese, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
in caso di ricorso o controricorso proposto a mezzo di procuratore generale o speciale, la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri; in mancanza, il ricorso è inammissibile; il vizio è rilevabile d'ufficio
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio di motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della decisione
art. 282 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 295 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 324 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 474 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 475 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 615 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 616 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 624 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 633 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 634 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 642 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 645 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 653 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
art. 624-bis c.p.c.
richiamato nei fatti come base della sospensione concordata della procedura esecutiva
art. 623 c.p.c.
richiamato nei fatti come norma applicata dal giudice dell'esecuzione per la sospensione della procedura fino all'esito dell'appello
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato nei fatti come mezzo di reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto a mezzo di procuratore speciale, la Corte deve poter verificare dagli atti la catena dei poteri rappresentativi che conduce dal soggetto nel cui nome agisce la parte fino al difensore; la mancata produzione anche di una procura intermedia necessaria rende il ricorso inammissibile.
- Il vizio relativo al difetto di prova del conferimento dei poteri rappresentativi al procuratore è rilevabile d'ufficio e non è sanato dalla sola indicazione degli estremi dell'atto se il documento non è agli atti.
- Se la mancanza della procura speciale risulta sanata dalla produzione del documento da parte della controparte tramite gli atti legittimamente consultabili, ciò non elimina eventuali ulteriori lacune documentali nella rappresentanza della parte ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina i motivi di merito e condanna la parte soccombente alle spese.
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