Cassazione Penale, Sentenza n. 24912/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di minaccia aggravata a causa della remissione della querela. Il motivo unico del ricorso denunciava violazione dell'art. 612 c.p.: il Tribunale avrebbe omesso di valutare la procedibilità d'ufficio del reato nonostante nel capo di imputazione fosse espressamente contestata l'aggravante dell'uso di un'arma (un cacciavite), che renderebbe il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale avrebbe poi ritenuto, senza adeguata motivazione, che l'arma non fosse funzionale alla consumazione della minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo il d.lgs. n. 150/2022, la minaccia è generalmente procedibile a querela ma resta procedibile d'ufficio se commessa con l'uso di armi (con riferimento alla nozione di arma dell'art. 585, comma secondo, n. 2 c.p., che può comprendere anche oggetti come il cacciavite). Nel caso in esame l'imputato era accusato di aver minacciato la vittima brandendo un cacciavite e proferendo minacce gravissime; il Tribunale aveva escluso l'aggravante dell'uso dell'arma con motivazione meramente assertiva e priva di elementi di fatto o diritto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato al Tribunale di Catania per nuovo esame in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Riformulato dal d.lgs. n. 150/2022: la minaccia è generalmente procedibile a querela, ma quando è commessa con l'uso di un'arma conserva la procedibilità d'ufficio e la remissione di querela diviene irrilevante.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha esteso il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti (tra cui la minaccia) riformulando, tra gli altri, gli artt. 612 e 623-ter c.p., pur lasciando un'eccezione quando il fatto è commesso con armi.
art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Fornisce una nozione ampia di 'arma' che può ricomprendere anche oggetti di uso comune (es. cacciavite) se nelle circostanze possono essere usati per offendere; tale qualificazione incide sulla procedibilità del reato (d'ufficio se usata arma).
Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014 (Basile, Rv. 261729)
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che oggetti come il cacciavite possono configurare arma ai fini della qualificazione aggravante e della procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022 la minaccia è in via generale procedibile a querela, ma rimane procedibile d'ufficio se commessa con l'uso di un'arma.
- La nozione di 'arma' è ampia: anche oggetti di uso comune (es. cacciavite) possono essere ricondotti alla nozione di arma se, nelle specifiche circostanze, risultano idonei ad offendere.
- Quando il capo di imputazione contesta l'aggravante dell'uso dell'arma, il giudice ha il dovere di valutare la procedibilità d'ufficio e non può dichiarare irrilevante la remissione della querela senza motivazione adeguata.
- L'esclusione di un'aggravante rilevante ai fini della procedibilità richiede motivazione concreta e argomentata: affermazioni meramente assertive sono insufficenti e possono determinare annullamento della sentenza.
- In presenza di una contestazione di uso di arma, la remissione di querela non impedisce l'azione penale se il fatto rientra nell'ipotesi di procedibilità d'ufficio.
- In caso di vizio motivazionale o di errata valutazione della qualificazione del mezzo usato, la Cassazione può annullare e rinviare il processo per nuovo esame, anche in diversa composizione del giudice.
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