Sentenza del 20/07/2015 n. 4277 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Prestazioni alberghiere e di ristorazione - Detraibilità dell'imposta - Inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione, alla luce del requisito dell’inerenza o afferenza all’attività d’impresa previsto dall’art. 19-bis1, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972. Il collegamento con l’attività economica è oggettivamente riconoscibile quando l’impresa acquista e rivende lo stesso bene o servizio. Se invece tale coincidenza non sussiste, occorre verificare, anche in base all’oggetto sociale, se le prestazioni alberghiere o ristorative acquistate costituiscano una componente abituale delle prestazioni rese ai clienti.
La decisione
Il testo non riporta lo svolgimento completo del giudizio né il dispositivo della sentenza. Enuncia tuttavia il principio secondo cui la detrazione dell’IVA per prestazioni alberghiere e di ristorazione può essere riconosciuta quando sia dimostrata l’inerenza all’attività d’impresa: in modo immediato se il servizio viene sostanzialmente rivenduto, oppure previa verifica concreta della sua abituale integrazione nelle prestazioni offerte ai clienti.
Norme richiamate
Art. 19-bis1, primo comma, lettera e), D.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione dipende dalla loro afferenza o inerenza all’attività d’impresa. Tale requisito può risultare dalla rivendita del medesimo servizio oppure dall’accertamento che il servizio acquistato costituisca una componente abituale delle prestazioni rese ai clienti.
Massime di principio
- Per valutare la detraibilità dell’IVA non è sufficiente dimostrare che la spesa sia stata sostenuta dall’impresa: occorre provare un collegamento oggettivo e concreto con l’attività economica.
- L’inerenza è particolarmente evidente quando il bene o servizio acquistato viene direttamente rivenduto o incorporato nella prestazione resa al cliente.
- Quando il collegamento non è diretto, l’impresa deve documentare che la spesa rappresenti una componente abituale e funzionale dei servizi offerti, non un costo occasionale o meramente personale.
- L’oggetto sociale è un elemento utile per la valutazione, ma non è da solo decisivo: devono essere esaminate anche l’attività effettivamente svolta, la natura delle prestazioni e la loro documentata utilità per i clienti.
- In casi analoghi, è opportuno conservare contratti, fatture, incarichi, rendicontazioni e altra documentazione idonea a dimostrare il nesso tra la prestazione alberghiera o ristorativa e l’attività imponibile.
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