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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente del 16 dicembre 2024 e diniego questorile del 18 dicembre 2024 della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di armi)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Nel ricorso n. 140/2025 contro il divieto prefettizio, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 39 TULPS ed eccesso di potere, sostenendo che il divieto si fondava soltanto sull’avviso di conclusione delle indagini per fatti del 30 ottobre 2022, benché il procedimento penale fosse già terminato nel settembre 2024 con assoluzione perché il fatto non sussiste; ha inoltre denunciato difetto di motivazione e d’istruttoria circa una concreta e attuale pericolosità per l’incolumità pubblica. Nel ricorso n. 134/2025 contro il diniego della licenza, ha dedotto illegittimità derivata dal divieto prefettizio, l’irrilevanza dei precedenti di polizia del 2012 e 2016 in quanto non autonomamente sviluppati come ragioni ostative, nonché l’omessa considerazione di elementi favorevoli: titolarità di porto d’armi dal 2005, assenza di precedenti interdittive o revoche, svolgimento di cariche pubbliche dal 1994 e attività imprenditoriale anche a favore di amministrazioni pubbliche. Il diniego era motivato anche con quei precedenti e con il divieto prefettizio.

La decisione

Il ricorso n. 140/2025 è accolto: il divieto prefettizio è annullato perché basato esclusivamente sull’avviso di conclusione delle indagini del 10 gennaio 2024, senza aggiornamento istruttorio, benché l’amministrazione avesse tempo per verificare l’esito assolutorio intervenuto nel settembre 2024. La Prefettura avrebbe potuto valutare autonomamente i fatti, ma avrebbe dovuto motivare adeguatamente la persistenza della pericolosità sino alla fine del 2024 e per il futuro; altrimenti la misura preventiva avrebbe assunto natura sostanzialmente sanzionatoria. Il ricorso n. 134/2025 è respinto: benché una parte rilevante della motivazione del diniego questorile dipendesse dal divieto prefettizio poi annullato, il Questore aveva considerato anche uno scenario comportamentale risalente al 2012 e, in particolare, il fatto del 2016, ritenuto indicativo di un’indole litigiosa. La conclusione del relativo procedimento con non doversi procedere per riparazione del danno non impediva di considerare quei fatti nella valutazione complessiva dell’affidabilità nel possesso e maneggio delle armi. Resta possibile presentare una nuova istanza, che dovrà essere esaminata con valutazione aggiornata e prospettica alla luce dell’annullamento e del tempo trascorso. Spese compensate per reciproca soccombenza; il contributo unificato del ricorso n. 140/2025 è posto a carico della Prefettura di Fermo.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Certamente la Prefettura avrebbe potuto compiere una propria autonoma valutazione dei fatti accaduti il 30/12/2022, ma avrebbe anche dovuto spiegare le ragioni, attraverso adeguata motivazione, di una ritenuta pericolosità del ricorrente perdurante fino alla fine del 2024 e anche per il periodo futuro.

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi può fondarsi su una valutazione autonoma dei fatti, ma richiede un’istruttoria aggiornata e una motivazione che dimostri la persistenza prospettica della pericolosità; non può ridursi a una misura sanzionatoria.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi, in quanto misura cautelare e preventiva, deve poggiare su un’istruttoria aggiornata e su una motivazione che dia conto della pericolosità concreta e della sua persistenza attuale e prospettica. Se il provvedimento si fonda su indagini penali, l’amministrazione deve verificare gli sviluppi del procedimento disponibili prima della sua adozione; può comunque valutare autonomamente i fatti, ma deve esplicitare le ragioni della valutazione.
  • La conclusione di un procedimento penale con assoluzione non impedisce di per sé all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti ai fini dell’affidabilità nel possesso e nel maneggio delle armi, ma la valutazione deve essere adeguatamente istruita e motivata in chiave preventiva.
  • Nel valutare l’affidabilità per il rilascio di un titolo di polizia relativo alle armi, l’amministrazione può considerare fatti risalenti e vicende penali concluse senza condanna, inserendoli in una valutazione complessiva del comportamento; la riparazione del danno e la conseguente definizione del procedimento non escludono automaticamente la rilevanza amministrativa dei fatti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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