Cassazione Penale, Sentenza n. 25428/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. che aveva chiesto di poter effettuare un colloquio audiovisivo (tramite Skype) con il proprio genitore, anch'egli detenuto. In origine il magistrato di sorveglianza di Milano aveva negato l'autorizzazione; il Tribunale di sorveglianza aveva poi accolto il reclamo, ma la decisione era stata annullata con rinvio dalla Cassazione per mancata acquisizione del parere della competente D.D.A. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente respinto il reclamo, valorizzando il parere contrario della D.D.A. di Catanzaro e le esigenze di sicurezza connesse alla possibilità di scambi informativi tra due soggetti entrambi sottoposti al regime differenziato. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 18 e 28 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il padre non era più in regime 41-bis ma in alta sicurezza, che quindi non era necessario il parere della D.D.A., e che il sistema di videochiamata garantiva comunque sicurezza; ha inoltre richiamato la lunga assenza di colloqui familiari dal 2014 e il diritto costituzionale al mantenimento dei rapporti familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che il giudice del rinvio era tenuto ad acquisire il parere della D.D.A. in forza della precedente sentenza rescindente; ha poi ribadito che il colloquio tra detenuti può essere ammesso anche quando uno o entrambi siano sottoposti al regime differenziato, ma solo previo bilanciamento tra il diritto al rapporto familiare e le concrete esigenze di sicurezza. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo adeguato nel ritenere prevalenti le esigenze di sicurezza evidenziate dalla D.D.A., sicché non vi era violazione di legge né vizio motivazionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato solo per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
base normativa delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione
art. 18 ord. pen.
invocato dal ricorrente in tema di colloqui e rapporti familiari
art. 28 ord. pen.
invocato dal ricorrente in tema di rapporti familiari del detenuto
art. 41-bis ord. pen.
regime detentivo differenziato che impone un bilanciamento tra diritto ai colloqui familiari ed esigenze di sicurezza
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.
norma richiamata come riferimento per l'ammissione ai colloqui tra detenuti legati da rapporti familiari
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto al regime differenziato può, in linea di principio, essere autorizzato a colloqui visivi o audiovisivi con un familiare anch'egli detenuto, quando la modalità di comunicazione sia controllabile e non consenta contatti pericolosi.
- Il diritto del detenuto a mantenere i rapporti familiari non è escluso automaticamente dalla detenzione del congiunto, neppure se quest'ultimo è sottoposto a regime speciale; occorre però un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza penitenziaria e pubblica.
- Nel procedimento di autorizzazione ai colloqui tra detenuti in regime differenziato il giudice di sorveglianza deve considerare il parere della D.D.A.; tale parere è non vincolante, ma va valorizzato se indica elementi concreti e rilevanti ostativi alla concessione del beneficio.
- Il giudice può negare il colloquio quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, che specifiche ragioni di sicurezza prevalgono sul diritto al rapporto familiare; in tal caso la decisione è immune da censure di violazione di legge o di motivazione.
- Se il giudice del rinvio è chiamato a decidere nuovamente dopo un annullamento con rinvio fondato sulla necessità di acquisire il parere della D.D.A., egli è tenuto ad adempiere a tale prescrizione e non può prescindervi.
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