Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38967/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare già dichiarato nullo per indeterminabilità dell'oggetto, con conseguente rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. In appello, il giudice aveva poi accertato che la somma versata dal promissario acquirente era stata indebitamente trattenuta dal promittente venditore e aveva determinato l'importo da restituire. Avverso tale decisione l'erede del venditore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso; il resistente non aderiva alla rinuncia personalmente né tramite il difensore.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificata la sussistenza dei requisiti di forma e di accettazione previsti dagli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato per il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, già esclusa in sede di merito a causa della nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicato quale rito camerale accelerato in base al quale la causa poteva essere definita su proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio nelle ipotesi previste dalla norma.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori, soddisfacendo i requisiti richiesti dalla norma, così come l'accettazione della rinuncia.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    È stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia ritualmente accettata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Usato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori e sia accompagnata dalla necessaria accettazione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, salvo che vi sia una diversa regolazione processuale consentita dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il contratto preliminare è nullo per indeterminabilità dell'oggetto, non può essere accolta la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; resta distinto il problema della restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.