Cassazione Civile, Ordinanza n. 38967/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare già dichiarato nullo per indeterminabilità dell'oggetto, con conseguente rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. In appello, il giudice aveva poi accertato che la somma versata dal promissario acquirente era stata indebitamente trattenuta dal promittente venditore e aveva determinato l'importo da restituire. Avverso tale decisione l'erede del venditore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso; il resistente non aderiva alla rinuncia personalmente né tramite il difensore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificata la sussistenza dei requisiti di forma e di accettazione previsti dagli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato per il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, già esclusa in sede di merito a causa della nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato quale rito camerale accelerato in base al quale la causa poteva essere definita su proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio nelle ipotesi previste dalla norma.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori, soddisfacendo i requisiti richiesti dalla norma, così come l'accettazione della rinuncia.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
È stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia ritualmente accettata.
art. 380 bis c.p.c.
Usato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori e sia accompagnata dalla necessaria accettazione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, salvo che vi sia una diversa regolazione processuale consentita dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il contratto preliminare è nullo per indeterminabilità dell'oggetto, non può essere accolta la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; resta distinto il problema della restituzione delle somme indebitamente trattenute.
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