Sentenza del 26/05/2016 n. 1009 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali - Emendabilità della dichiarazione -Termini - Errori ed omissioni in danno dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda i termini entro i quali il contribuente può correggere, mediante dichiarazione integrativa, errori od omissioni contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta. Occorre distinguere tra errori commessi in danno dell'Amministrazione finanziaria, che determinano un minor pagamento d'imposta, ed errori commessi in danno del contribuente, che determinano un maggior pagamento o il mancato riconoscimento di un credito.
La decisione
È stato affermato che, per gli errori od omissioni in danno dell'Erario, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, come previsto dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998. Per gli errori od omissioni in danno del contribuente, invece, la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'esito è quindi favorevole alla distinzione tra i due regimi temporali, ma il testo non individua uno specifico vincitore processuale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
In caso di errori od omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta in danno dell'erario, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento.
La norma consente di correggere gli errori in danno dell'Erario entro il più ampio termine previsto per l'accertamento fiscale.
Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento.
Il termine di accertamento costituisce il limite temporale entro il quale può essere presentata la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, cioè in danno dell'Erario.
Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 giugno 2016, n. 13378
Le Sezioni Unite distinguono tra dichiarazioni integrative a favore dell'Erario e dichiarazioni integrative a favore del contribuente, riconoscendo termini diversi in relazione alla natura dell'errore.
Massime di principio
- Gli errori dichiarativi devono essere classificati innanzitutto in base al soggetto danneggiato: Erario oppure contribuente.
- Se l'errore ha comportato un minor debito o un maggior credito a favore del contribuente, la correzione a favore dell'Erario può essere effettuata entro il termine ordinario previsto per l'accertamento.
- Se l'errore ha comportato un maggior pagamento o un minor credito per il contribuente, la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, secondo il principio richiamato dalla sentenza.
- La possibilità di correggere la dichiarazione e i relativi termini dipendono dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta e dalla natura concreta dell'errore; è quindi necessario verificare la normativa vigente al momento della correzione.
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