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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso due avvisi di accertamento per il pagamento dell'imposta di sbarco relativa ai mesi di luglio e agosto 2012, oltre alle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento. La società aveva contestato la debenza del tributo, sostenendo che il regolamento comunale istitutivo, approvato nel giugno 2012 con decorrenza dal 1° luglio 2012, non poteva rendere esigibile nell'anno 2012 un tributo di nuova istituzione. La CTR aveva accolto l'appello della società, rilevando sia la mancata pubblicazione del regolamento sia l'efficacia differita al 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che le norme sulle deliberazioni tariffarie consentissero l'applicazione del tributo già nell'anno di approvazione e che la pubblicazione sul sito del Ministero fosse sufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che l'imposta di sbarco, introdotta nel 2012, era un tributo nuovo e non una semplice modifica tariffaria di un tributo già esistente. Pertanto, il regolamento comunale non poteva produrre effetti retroattivi o nel corso dello stesso anno, ma soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del principio di irretroattività tributaria. Gli avvisi relativi a luglio e agosto 2012 sono quindi risultati illegittimi. Gli ulteriori motivi del Comune sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 4, commi 3 e 3-bis, come modificato dalla L. n. 44 del 2012, art. 4, comma 2-bis

    I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori [...] possono istituire [...] un'imposta di sbarco [...] da riscuotere [...] da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

    La norma consente ai comuni interessati di istituire l'imposta di sbarco mediante regolamento e individua nella compagnia di navigazione il responsabile del pagamento, della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti. L'imposta è stata qualificata dalla Corte come tributo nuovo.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52

    I Regolamenti sono approvati [...] non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.

    La disposizione impedisce, per i tributi di nuova istituzione, che il regolamento comunale produca effetti anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3

    Le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo.

    La norma esprime il principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie e impedisce l'applicazione del nuovo prelievo a periodi anteriori o allo stesso periodo in cui è stato istituito.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169

    Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

    La regola dell'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento riguarda le aliquote e le tariffe di tributi già esistenti; non si applica all'istituzione di un tributo completamente nuovo.

  • L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8

    È stata richiamata dal Comune per sostenere l'efficacia nell'anno delle deliberazioni tributarie, ma la Corte ha ritenuto non applicabile tale impostazione al caso di un tributo di nuova istituzione.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 15, convertito dalla L. n. 214 del 2011

    Il Comune l'ha invocata per sostenere la rilevanza della comunicazione al Ministero e della pubblicazione telematica del regolamento. La Corte non ha esaminato definitivamente tale questione, poiché il rigetto del primo motivo rendeva assorbiti gli altri.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ente locale istituisce un tributo completamente nuovo, il relativo regolamento non può normalmente produrre effetti nel corso dello stesso anno di approvazione, ma opera dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • La regola che consente alle aliquote e alle tariffe di tributi già esistenti di avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento non si estende all'istituzione di un nuovo tributo.
  • Il principio di irretroattività tributaria tutela il contribuente anche quando il regolamento comunale preveda espressamente una decorrenza anteriore o nel corso dell'anno.
  • Prima di applicare un prelievo locale occorre distinguere tra modifica di un tributo già vigente e sua nuova istituzione: solo nel primo caso possono operare le regole speciali sull'efficacia annuale delle aliquote.
  • La pubblicazione o comunicazione del regolamento secondo le procedure previste dalla legge non supera, da sola, il limite temporale derivante dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal principio di irretroattività.

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