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Legge

L.R. Abruzzo 3/2006

Modifica dell'art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'art. 164 della L.R. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 3/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 3/2006 modifica la disciplina della L.R. 15/2004 sugli artigiani, sostituendo i criteri di designazione dei rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni e la ripartizione numerica della rappresentanza nelle CPA. Prevede un accordo tra associazioni entro 12 mesi dalla pubblicazione; in mancanza decide la Giunta regionale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei criteri di designazione e ripartizione della rappresentanza nelle CPA artigiane

Modifica della rappresentanza nelle CPA artigiane

La legge regionale dell’Abruzzo n. 3 del 17 febbraio 2006 interviene sulla disciplina dell’artigianato, modificando l’art. 164 della L.R. 15/2004 tramite la sostituzione dell’art. 118 della L.R. 6/2005. L’atto riguarda la designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane e la ripartizione della loro rappresentanza numerica in seno alle CPA.

Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane

I rappresentanti delle imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi sono designati dalle associazioni artigiane regionali di categoria che:

  • aderiscono alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL;
  • siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

La previsione si applica ai soggetti indicati dalla normativa richiamata, nell’ambito della disciplina regionale sull’artigianato.

Ripartizione della rappresentanza numerica nelle CPA

La ripartizione della rappresentanza numerica di ciascuna associazione all’interno di ogni CPA deve essere stabilita entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della legge, sulla base di un accordo sottoscritto dalle associazioni artigiane regionali di categoria individuate dalla norma.

Se l’accordo non è raggiunto, la ripartizione è determinata dalla Giunta regionale con proprio atto, su proposta del componente della Giunta competente in materia e sentite le associazioni di categoria.

Decorrenza e ambito temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA, avvenuta il 3 marzo 2006. Il termine di 12 mesi per l’accordo sulla ripartizione della rappresentanza decorre dalla data di pubblicazione della legge.

Valutazione di attualità

L’atto ha contenuto puntuale e non contiene misure finanziarie o interventi legati a un esercizio ormai concluso; disciplina ancora rilevante per la ricostruzione della normativa regionale in materia di rappresentanza artigiana.

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