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Legge

L.R. Abruzzo 1/2006

Modifiche alla L.R. 21.7.1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei Consigli di amministrazione

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 1/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 31 gennaio 2006, n. 1 modifica la L.R. 44/1999 sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione di ARET e ATER, riducendo i quorum di validità, eliminando il riferimento al Vice Presidente e ridefinendo alcune nomine. Abroga inoltre un comma della L.R. 19/2000. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA del 15 febbraio 2006.

Modifiche alla disciplina degli enti di edilizia residenziale pubblica (ARET e ATER)

Modifiche alla disciplina degli enti di edilizia residenziale pubblica

La legge regionale Abruzzo n. 1 del 2006 interviene in modo puntuale sulla L.R. 44/1999, che disciplina il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica, con effetti sulla composizione dei consigli di amministrazione di ARET e ATER e sulle regole di funzionamento degli organi. La norma è stata pubblicata nel BURA del 15 febbraio 2006 e ha efficacia dal giorno successivo.

Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione dell’ARET

Per l’ARET, il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:

  • due nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzioni di Presidente;
  • tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due.

Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza.

Quorum e funzionamento dell’ARET

La disciplina del funzionamento del Consiglio di amministrazione dell’ARET viene semplificata. Il quorum per la validità delle sedute è ridotto ad almeno tre consiglieri, in luogo del precedente riferimento ad almeno quattro consiglieri. Sono inoltre eliminate tutte le previsioni relative al Vice Presidente, sia per quanto riguarda la partecipazione alle sedute sia per l’indennità e le altre disposizioni collegate.

Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione delle ATER

Per le ATER, il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:

  • due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente;
  • due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
  • uno eletto dall’Assemblea dei Sindaci facenti parte dell’ATER.

Anche in questo caso il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla decadenza.

Designazione dei componenti da parte della Giunta regionale

La legge specifica che la nomina dei due componenti del C.d.A. delle ATER e dell’ARET, di cui uno con funzioni di Presidente, è deliberata dalla Giunta regionale su designazione del componente della Giunta con delega ai Lavori pubblici, aree urbane e servizio idrico integrato - Relazioni con i Paesi del Mediterraneo.

Quorum e funzionamento delle ATER

Anche per le ATER il quorum di validità delle sedute è ridotto ad almeno tre consiglieri. Vengono soppressi i riferimenti al Vice Presidente nelle norme sul funzionamento e nella disciplina dell’indennità, con conseguente eliminazione delle disposizioni che lo riguardavano.

Abrogazione espressa

La legge abroga il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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