L.R. Abruzzo 5/2006
Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, cosi' come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la L.R. Abruzzo n. 2/2003 al Codice dei beni culturali e del paesaggio, aggiornando competenze, denominazioni degli uffici e validità dell’autorizzazione paesaggistica. Introduce inoltre Commissioni provinciali e Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, con disciplina organizzativa e copertura di spesa annuale.
Adeguamento della disciplina regionale sui beni paesaggistici e ambientali
Adeguamento della disciplina regionale sui beni paesaggistici e ambientali
La legge regionale interviene sulla L.R. Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 2 per allinearla alla Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riorganizzando competenze, uffici e strumenti di tutela e valorizzazione del paesaggio nel territorio regionale.
Oggetto e quadro di riferimento
Il provvedimento aggiorna il titolo e diversi riferimenti interni della disciplina regionale sui beni paesaggistici e ambientali, sostituendo i richiami non più coerenti con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La normativa resta limitata alla Regione Abruzzo e alle funzioni amministrative regionali in materia paesaggistica.
Competenze regionali in materia paesaggistica
La Regione è competente per:
- il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione generale e le relative varianti, ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. n. 42/2004;
- la vigilanza sui beni paesaggistici e l’esercizio delle funzioni connesse agli artt. 146, 167 e 159 del d.lgs. n. 42/2004, ma solo per alcune tipologie di interventi.
Le ipotesi espressamente ricomprese nella competenza regionale sono:
- interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
- opere soggette a VIA;
- opere soggette a Verifica di compatibilità ambientale;
- interventi ricadenti sul demanio idrico;
- interventi promossi dalla Regione;
- interventi che interessano più di un Comune.
Organizzazione amministrativa e uffici competenti
La legge aggiorna la denominazione dell’ufficio regionale competente in materia di beni ambientali e paesaggio, sostituendo i precedenti riferimenti alla struttura amministrativa con la formula “Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio”. Il medesimo adeguamento terminologico è esteso alle disposizioni su pianificazione paesaggistica e sanzioni amministrative.
Validità dell’autorizzazione paesaggistica
È introdotta una disciplina espressa sulla durata dell’autorizzazione paesaggistica:
- dal rilascio del provvedimento, da parte della Regione o dell’ente delegato, e fino all’inizio dei lavori decorre un termine di validità di cinque anni;
- decorso tale termine senza avvio dei lavori, l’esecuzione deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
- se i lavori iniziano entro il quinquennio, l’autorizzazione resta valida per tutta la durata dei lavori, ferma la procedura prevista dagli artt. 150 e 151 del d.lgs. n. 42/2004.
Commissioni provinciali
In attuazione dell’art. 137 del d.lgs. n. 42/2004, le Commissioni provinciali sono istituite con deliberazione del Consiglio regionale. La legge non detta ulteriori regole di composizione o funzionamento nel testo qui consolidato.
Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
È istituito presso la Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggio l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, con funzioni di studio, analisi e formazione in materia di beni paesaggistici. L’Osservatorio opera anche come centro regionale di documentazione per il paesaggio.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire:
- i criteri specifici per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia;
- le modalità di coordinamento tra Direzioni regionali, enti e associazioni per le politiche sul paesaggio, anche costruito;
- la formulazione delle politiche paesaggistiche in attuazione della Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.
Copertura finanziaria
Per il funzionamento delle attività dell’Osservatorio è previsto un onere annuale di € 20.000,00, a carico del capitolo 272347, U.P.B. 05.02.005, denominato “Interventi per funzioni trasferite dal D.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – aree naturali protette D.P.C.M. 22.12.2000”.
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