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Legge

L.R. Abruzzo 2/2006

Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 38/1996 sulla disciplina delle aree protette: riforma la composizione e il quorum del Comitato tecnico-scientifico e ridisegna la procedura di adozione del Piano di assetto naturalistico, con deposito, pubblicità, osservazioni, eventuale conferenza di servizi e approvazione finale. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina delle aree protette abruzzesi e del piano di assetto naturalistico

Modifiche alla disciplina delle aree protette abruzzesi

La legge interviene sulla L.R. Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38, introducendo modifiche alla composizione dell’organismo tecnico previsto per le aree protette e ridefinendo la procedura di formazione e approvazione del Piano di assetto naturalistico. Le disposizioni operano nel solo territorio della Regione Abruzzo.

Composizione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico

Viene sostituita la disciplina della composizione del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette. Il Comitato è presieduto dal Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia, o da un suo delegato, e comprende:

  • due esperti, di cui uno botanico e uno zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di L’Aquila, o loro delegati;
  • due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo e iscritte nell’elenco dell’art. 13 della legge n. 349/1986;
  • in caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta regionale, gli esperti sono scelti dal Componente della Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali tra le associazioni iscritte nel medesimo elenco;
  • il Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio, o un delegato;
  • il Dirigente del Servizio Aree protette della Regione, o un delegato;
  • il Responsabile dell’Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale, o un delegato;
  • i Responsabili degli uffici competenti delle Province, designati dai rispettivi Presidenti, o loro delegati, con diritto di voto solo per le competenze territoriali di riferimento.

È inoltre fissato che le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.

Procedura di adozione del Piano di assetto naturalistico

La legge sostituisce la disciplina del Piano di assetto naturalistico, attribuendo all’Ente locale la predisposizione e l’adozione del Piano e delle sue varianti.

Deposito, pubblicità e partecipazione

Dopo l’adozione, gli atti e gli elaborati del Piano devono essere depositati per 60 giorni consecutivi presso le segreterie dei Comuni e delle Province interessate. Il deposito è reso noto mediante:

  • avviso sul BURA;
  • manifesti murali;
  • pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Nel termine di deposito, chiunque può prendere visione degli atti e presentare istanze e memorie sui contenuti del Piano.

Intese statali, conferenza di servizi e approvazione finale

Quando sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione, o per delega il Componente della Giunta, indice una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, nel testo vigente.

La Giunta regionale, valutate le osservazioni pervenute e l’esito della conferenza di servizi, adotta in via definitiva il Piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione. L’approvazione definitiva è poi resa pubblica con avviso sul BURA.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attualità della disciplina

La norma è una legge modificativa del 2006 su un quadro regionale più ampio in materia di aree protette. Alcune parti richiamate nel testo originario, in particolare quelle relative al Comitato tecnico-scientifico, risultano successivamente incise da interventi normativi sopravvenuti; tuttavia il presente testo consolida le modifiche introdotte da questa legge nella disciplina della L.R. n. 38/1996.

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