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Legge

L.R. Abruzzo 7/2006

Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Abruzzo il commercio equo e solidale, ne definisce il riconoscimento tramite regolamento e registro regionale, prevede azioni educative, priorità negli aiuti alle imprese iscritte, indicazioni per l’uso nelle mense e misure contrattuali favorevoli. Prevede monitoraggio dopo tre anni e nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.

Diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo

Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo

La legge disciplina le misure con cui la Regione Abruzzo sostiene e promuove il commercio equo e solidale, nell’ambito delle politiche di cooperazione internazionale, pace, solidarietà e dialogo tra i popoli. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale e individua strumenti di riconoscimento, promozione e sostegno rivolti a imprese e soggetti senza fini di lucro che rispettino i criteri del settore.

Finalità e riconoscimento del settore

La Regione riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante per:

  • favorire l’incontro tra culture diverse;
  • sostenere la crescita economica e sociale;
  • tutelare i diritti individuali nei Paesi in via di sviluppo.

Ai fini della legge, sono considerate rilevanti le imprese e i soggetti senza fini di lucro che conformano la propria attività alla “Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale” approvata da AGICES nel settembre 1999. L’intervento regionale deve comunque rispettare la normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concorrenza.

Regolamento attuativo, prodotti e registri

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve proporre al Consiglio il regolamento attuativo per disciplinare il riconoscimento dei prodotti del commercio equo e solidale.

Il regolamento deve definire:

  • l’istituzione e il funzionamento del disciplinare di prodotto;
  • criteri e modalità per iscrizione, sospensione e revoca del registro regionale del commercio equo e solidale;
  • contenuti della relazione di monitoraggio prevista dalla legge;
  • modalità organizzative e contenuti della “Giornata regionale del commercio equo e solidale”.

Nella determinazione dei requisiti di riconoscimento, il regolamento deve tenere conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative del settore.

Per l’individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale è istituito un registro regionale, nel quale sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale. Il funzionamento del registro e i requisiti di iscrizione sono definiti dal regolamento di attuazione, tenendo conto anche dell’esperienza AGICES sul “Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale”.

I costi di gestione del registro sono posti a carico dei soggetti che richiedono iscrizione, cancellazione o variazioni. Nelle more dell’istituzione del registro regionale, l’iscrizione al registro italiano AGICES vale in via sostitutiva.

Promozione e attività educative

La Regione, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove azioni educative volte a rafforzare il diritto del consumatore a conoscere non solo il prodotto, ma anche gli effetti ambientali e sociali della produzione e commercializzazione.

I programmi sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto dell’autonomia scolastica e possono coinvolgere, anche sul piano progettuale, organizzativo e finanziario:

  • enti locali;
  • associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale;
  • soggetti iscritti al registro regionale.

Incentivi e sostegno alle imprese iscritte

Nell’ambito della programmazione regionale relativa ad agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo, la Giunta regionale deve prevedere che alle imprese iscritte al registro regionale sia riconosciuta priorità nell’accesso agli aiuti e agli investimenti previsti nelle relative misure e azioni.

La Giunta può inoltre predisporre specifiche misure di sostegno per rafforzare il sistema delle imprese che esercitano in Abruzzo il commercio equo e solidale.

Utilizzo dei prodotti nelle strutture pubbliche e negli acquisti regionali

La Giunta regionale deve fornire indicazioni a enti locali, ASL e altre istituzioni e organizzazioni locali per promuovere l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nei rispettivi ambiti, incluse mense pubbliche e punti di somministrazione interni.

La Regione favorisce inoltre l’impiego di tali prodotti nelle procedure di acquisto di beni da terzi, nel rispetto della disciplina vigente, anche nelle forme di:

  • asta pubblica;
  • licitazione privata;
  • appalto concorso;
  • trattativa privata preceduta da gara.

Per gli acquisti di beni da terzi mediante trattativa privata e per le spese in economia, le strutture regionali devono valutare l’opportunità di acquistare prodotti del commercio equo e solidale.

Relazioni commerciali, cooperazione internazionale e giornata regionale

La Giunta regionale deve inserire, nell’ambito delle attività relative ai settori produttivi di agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo, un’azione specifica e periodica per favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il ruolo della Regione come partner commerciale qualificato e affidabile verso i Paesi in via di sviluppo.

In collegamento con la cooperazione internazionale già prevista dalla normativa regionale in materia, la Giunta promuove con le organizzazioni interessate una manifestazione per l’esposizione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale. Nello stesso ambito individua iniziative o programmi di commercio equo e solidale coerenti con i principi della legislazione sulla cooperazione allo sviluppo e sul partenariato internazionale.

Monitoraggio, relazione e regime finanziario

Entro tre anni dall’applicazione della legge, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della disciplina. I contenuti della relazione sono stabiliti dal regolamento attuativo.

La legge dichiara che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale: le azioni previste trovano copertura nell’ambito della normativa regionale vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.

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