Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 6/2006

Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 6/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Abruzzo assegna risorse alle Università di Chieti e L’Aquila per finanziare 12 borse di studio aggiuntive per scuole di specializzazione medica, attive dall’anno accademico 2005-2006. Prevede criteri di selezione, riserva per studenti di area mediterranea/mediorientale, modalità di erogazione entro il 2006 e copertura finanziaria per l’intero ciclo di studi.

Finanziamento di borse di studio aggiuntive per la formazione medico-specialistica

Finanziamento di borse di studio per la formazione medico-specialistica

La legge interviene per sostenere specifiche esigenze formative medico-specialistiche della Regione Abruzzo, finanziando borse di studio aggiuntive presso le Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia. La disciplina riguarda l’attivazione delle borse a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 e la copertura del relativo onere per l’intero corso di studi.

Ambito di applicazione e numero delle borse

La Regione assegna risorse per finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun Ateneo, oltre a quelle già finanziate dallo Stato. Restano espressamente salve le borse già istituite e finanziate con la L.R. 42/2005 per tutta la durata dei rispettivi corsi.

L’ammissione dei medici in eccedenza rispetto alle borse statali avviene nel rispetto della graduatoria del concorso di ammissione alla scuola. In ogni caso, il numero complessivo degli ammessi alla specializzazione non può superare la capacità formativa della scuola.

Individuazione delle discipline e destinatari

Le borse aggiuntive sono attribuite alle discipline individuate dalla Giunta regionale, su proposta del componente della Giunta competente in materia di sanità, d’intesa con i Rettori delle Università di Chieti e di L’Aquila.

L’importo della borsa è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 368/1999. Due delle borse individuate sono riservate a studenti stranieri cittadini di Paesi dell’area mediterranea o mediorientale.

Erogazione del contributo alle Università

La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata a erogare il contributo alle Università beneficiarie per ciascun anno accademico.

Sono previste due modalità di pagamento:

  • per le borse del primo anno, erogazione in unica soluzione entro il 30 maggio 2006;
  • per le borse degli anni successivi al primo, erogazione anticipata entro il 31 agosto di ciascun anno, prima dell’avvio dell’anno accademico di riferimento.

La quota del contributo regionale non utilizzata per il finanziamento della borsa all’avente titolo deve essere restituita alla Regione Abruzzo. La Regione sospende inoltre la successiva erogazione anche in caso di rinuncia dell’interessato alla prosecuzione del corso di specializzazione, in qualunque momento.

Svolgimento dei corsi e requisiti delle strutture

I corsi si svolgono presso le strutture che compongono la rete formativa della Scuola di Specializzazione, individuate nel protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e le Università interessate ai sensi della normativa sanitaria statale.

Per l’attivazione dei corsi, i Rettori delle Università di Chieti e L’Aquila devono accertare e certificare il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 1997.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2006 l’onere è valutato in 330.000 euro e viene coperto mediante variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa: aumento di 330.000 euro sul capitolo relativo agli interessi attivi sul conto di tesoreria e altri depositi fruttiferi e corrispondente aumento di 330.000 euro sul capitolo degli interventi a favore della ricerca scientifica.

Per gli esercizi successivi, al fine di garantire la continuità dei corsi per l’intera durata del ciclo formativo, quinquennale o sessennale a seconda della specializzazione, la copertura è assicurata dalle annuali leggi di bilancio regionali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina è quindi riferita, in concreto, all’attivazione delle borse a partire dall’anno accademico 2005-2006 e alla relativa copertura pluriennale del ciclo di specializzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.