Ordinanza n. 2776/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’ottemperanza dell’ordinanza TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6931/2025, depositata in data 09/12/2025 (ricorso RG 11984/2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva disposto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 6931/2025, con la quale era stata accolta la domanda cautelare ai fini del suo inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS valide per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Ha dedotto, in sostanza, la mancata esecuzione del provvedimento cautelare da parte dell'amministrazione. Nel giudizio sono stati coinvolti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l'Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara – sede di Massa; un ulteriore controinteressato non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza rilevando che l'ordinanza cautelare n. 6931/2025 era stata correttamente eseguita dall'amministrazione. In particolare, il Ministero aveva reinserito il ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS per ADSS, dichiarando espressamente di agire in esecuzione dell'ordinanza cautelare, come risultava dal provvedimento depositato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Non essendovi quindi un'inesecuzione da reprimere, il giudice non ha accolto l'istanza. La trattazione del ricorso, anche per i profili risarcitori, è stata rinviata all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026, con riunione al ricorso principale n. 11984/2025, del quale il presente procedimento è stato qualificato come accessorio. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di ottemperanza; il giudice, verificata l'avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare, ha respinto l'istanza.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza a un'ordinanza cautelare deve essere respinta quando l'amministrazione abbia già dato corretta e documentata esecuzione alla misura disposta dal giudice, anche mediante un provvedimento espresso adottato in esecuzione dell'ordinanza.
- Il procedimento di ottemperanza avente natura accessoria rispetto al giudizio principale può essere riunito a quest'ultimo per la trattazione dei profili ancora controversi, compresa l'eventuale domanda risarcitoria.
Come è indicizzato
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