Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3282/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli nord n. 854/2025, depositata e resa pubblica il 21/02/2025, r.g. 14527/2023;

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord n. 854/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre agli interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. Ha chiesto un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre verificato la regolarità del ricorso, il rispetto dei termini processuali dimezzati, la sussistenza del giudicato e la notifica del titolo esecutivo all'amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto esperibile l'ottemperanza anche per l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato che il titolo fosse munito di comprovata autorità di cosa giudicata, fosse stato notificato all'amministrazione in copia conforme quale titolo esecutivo e che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notifica. Non risultando provata dal Ministero l'esecuzione del giudicato, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza e ponendo il compenso di 500 euro a carico del Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento effettivo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal giudice insieme alla definitività del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere disposta anche nelle ottemperanze relative a condanne pecuniarie; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e una misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l'inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali possono valere come titolo esecutivo secondo quanto rilevante ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sull'amministrazione resistente l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo o dal giudicato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia adempiuto alla statuizione giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di utilità economicamente quantificabili, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuta esecuzione o altro fatto estintivo del diritto risultante dal giudicato.
  • Qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inottemperanza a condanne aventi contenuto pecuniario, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coercizione all'adempimento, distinta dal risarcimento del danno.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; una misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
  • L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.