Ordinanza n. 245/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia - Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali, datato -OMISSIS-, (All.01) avente ad oggetto “Provvedimento di cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità”, con il quale è stata disposta l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 e la conseguente cancellazione dall’elenco, con decorrenza retroattiva dal 14 ottobre 2024; - della nota di avvio del procedimento del 6 febbraio 2026, (All.02) ove lesiva, nella parte in cui ha preannunciato la cessazione dell’iscrizione con decorrenza dal 14 ottobre 2024 e la pretesa irregolarità dei visti successivamente apposti; - di ogni altro atto presupposto, connesso, preparatorio, consequenziale o comunque collegato, ancorché non conosciuto nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a permanere nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità, ovvero, in subordine, del diritto a un riesame pieno e non automatico della propria posizione, con esclusione di ogni effetto retroattivo e di ogni travolgimento dei visti già rilasciati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, con efficacia retroattiva dal 14 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che gli ha inibito la facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, disponendone la cancellazione dall'elenco informatizzato con decorrenza retroattiva. Ha contestato anche la nota di avvio del procedimento, nella parte relativa alla cessazione retroattiva dell'iscrizione e alla pretesa irregolarità dei visti successivamente apposti. In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti e, nel merito, l'accertamento del diritto a permanere nell'elenco o, subordinatamente, a un riesame pieno e non automatico della posizione, senza effetti retroattivi e senza travolgimento dei visti già rilasciati. Le censure riguardavano, per quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza del procedimento penale per bancarotta fraudolenta, l'assenza di provvedimenti disciplinari e l'illegittimità della retroattività della cancellazione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, ritenendo assistita da fumus boni iuris soltanto la censura relativa all'efficacia retroattiva della cancellazione. Ha ritenuto, invece, non favorevolmente apprezzabili in questa fase le contestazioni riguardanti il presupposto sostanziale della misura. In particolare, la bancarotta fraudolenta è stata ritenuta riconducibile all'ampia categoria dei reati finanziari prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. n. 164/1999, quale criterio di affidabilità soggettiva per l'esercizio di una funzione ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria, e non quale sanzione penale o anticipazione del giudizio di colpevolezza. Anche la mera pendenza del procedimento penale è stata ritenuta idonea, in rapporto alla ratio della disciplina, a integrare una causa di esclusione dall'abilitazione, senza necessità di attendere l'accertamento definitivo della responsabilità. È stata inoltre esclusa la pertinenza dell'assenza di provvedimenti disciplinari, in ragione dell'autonomia dei poteri amministrativi rispetto a quelli disciplinari. La retroattività è stata invece ritenuta illegittima in sede cautelare: la misura, avente matrice sanzionatoria, deve produrre effetti ex nunc, dal momento dell'accertamento compiuto dall'Amministrazione, e non da una data anteriore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 241/1997
La disposizione individua la funzione di rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione esercitata dai professionisti abilitati.
art. 8, comma 1, lett. b), D.M. n. 164/1999
La previsione ricomprende i reati finanziari tra gli elementi ostativi o rilevanti ai fini dell'affidabilità soggettiva del professionista abilitato.
art. 21, comma 2, lett. c), D.M. n. 164/1999
La disposizione è stata richiamata quale base della causa di esclusione dall'abilitazione al rilascio del visto di conformità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento di dati personali relativi a procedimenti penali.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta può integrare, ai fini dell'abilitazione al rilascio del visto di conformità, una causa di esclusione fondata sull'affidabilità soggettiva del professionista, senza costituire sanzione penale né anticipazione del giudizio di colpevolezza.
- La disciplina dell'abilitazione al rilascio del visto di conformità può perseguire una finalità autonoma di tutela dell'affidabilità nei rapporti con l'Erario e con i contribuenti; pertanto, l'assenza di sanzioni o procedimenti disciplinari non esclude necessariamente l'adozione della misura amministrativa prevista dalla disciplina fiscale.
- La cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, quando presenta matrice sanzionatoria, deve avere efficacia ex nunc, decorrente dal momento dell'accertamento compiuto dall'Amministrazione, e non può produrre effetti retroattivi.
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