Ordinanza n. 104/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa del documento caratteristico relativa a un periodo di servizio, nella parte in cui attribuisce la qualifica finale di "superiore alla media" anziché "eccellente", reca determinate motivazioni narrative e omette la casella di concordanza o non concordanza del primo revisore; foglio di comunicazione con cui il primo revisore ha determinato la qualifica finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa redatta per il compimento del periodo massimo di un anno non documentato e il relativo foglio di comunicazione. Ha contestato l’attribuzione della qualifica complessiva di "superiore alla media" invece di "eccellente", la motivazione narrativa del compilatore e del primo revisore e l’omessa compilazione della casella relativa alla concordanza o non concordanza del primo revisore sulle qualità indicate nella scheda. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia. Nel merito ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica mediante ricompilazione della scheda con attribuzione della qualifica di "eccellente" e rinnovazione delle procedure di avanzamento e attribuzione dei titoli eventualmente basate sulla valutazione contestata; in subordine, il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi perdita di chance e mancato guadagno.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare. In questa fase sommaria ha ritenuto insussistente il periculum: la perdita di chance nella progressione di carriera era stata prospettata in modo astratto e generico e, secondo quanto affermato dall’Amministrazione senza contestazione sul punto, il ricorrente rivestiva già il grado apicale della categoria dei graduati nel proprio ruolo. Il Tribunale ha precisato che, mancando tale requisito cautelare, la misura richiesta non poteva essere concessa. Non ha definito nel merito le censure sulla scheda valutativa né le domande risarcitorie. Spese della fase cautelare compensate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettazione astratta e generica di una perdita di chance nella progressione di carriera non dimostra il periculum quando il ricorrente abbia già raggiunto il grado apicale del proprio ruolo e l’Amministrazione abbia affermato tale circostanza senza che sia stata contestata; in mancanza del requisito cautelare, la misura richiesta non può essere concessa.
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