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Sentenza

Sentenza del 15/12/2017 n. 5316 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ruoli esecutivi - Cartelle notificate - Mancata opposizione - Debito fiscale complessivo - Avvenuta parziale compensazione - Modello F24 - Anno imposta credito - Errata indicazione - Non rileva - Concessionario riscossione - Intimazione pagamento - Avvenuta notifica - Legittimità compensazione F24 effettuata - Avvenuto riconoscimento - Intimazione pagamento - Parziale riduzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo di avere già estinto, almeno parzialmente, il debito fiscale complessivo mediante compensazione tributaria effettuata con modello F24. Sebbene nel modello fosse stato indicato erroneamente l'anno d'imposta di riferimento del credito utilizzato, la compensazione era sostanzialmente riconoscibile e riferibile a debiti tributari diversi dal credito. Il fatto che le cartelle fossero state regolarmente notificate e non impugnate non impediva di far valere, in fase esecutiva, l'avvenuto pagamento o la compensazione del debito.

La decisione

Il giudice ha riconosciuto la legittimità della compensazione effettuata tramite modello F24, ritenendo non decisivo l'errore relativo all'indicazione dell'anno d'imposta del credito. Di conseguenza, ha accertato la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento e ha ridotto la pretesa del concessionario nella misura corrispondente all'importo validamente compensato. Le cartelle, pur non essendo state impugnate tempestivamente, non potevano essere nuovamente contestate nel merito, ma l'intervenuta estinzione parziale del debito poteva essere fatta valere nella fase esecutiva.

Norme richiamate

  • Disciplina della compensazione tributaria mediante modello F24

    La compensazione può essere utilizzata per adempiere debiti tributari diversi dal credito impiegato e può essere fatta valere anche dopo la notifica delle cartelle, durante la fase esecutiva, purché l'operazione risulti effettivamente riferibile al debito.

  • Disciplina dell'intimazione di pagamento e della riscossione coattiva

    L'intimazione può essere contestata limitatamente a fatti successivi alla notifica delle cartelle, come il pagamento, la compensazione o l'estinzione totale o parziale del debito; non consente invece di rimettere in discussione il merito di cartelle divenute definitive per mancata opposizione.

  • Modello F24 e indicazione dell'anno d'imposta

    L'errata indicazione dell'anno d'imposta nel modello F24 non determina automaticamente l'inefficacia della compensazione quando il credito utilizzato, il contribuente, l'importo e il debito compensato siano comunque individuabili e l'operazione risulti sostanzialmente corretta.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella rende normalmente definitivo il debito nel suo merito, ma non impedisce di contestare successivamente fatti estintivi o modificativi, come pagamenti, compensazioni, sgravi o prescrizione.
  • La compensazione tributaria può essere fatta valere anche nella fase esecutiva, purché il contribuente dimostri in modo documentale l'effettiva esistenza del credito e il collegamento dell'operazione con il debito richiesto.
  • Un errore formale nella compilazione del modello F24 non comporta necessariamente l'inesistenza della compensazione: prevale la verifica sostanziale dell'operazione, se essa è certa e ricostruibile.
  • In presenza di un'estinzione solo parziale, l'intimazione di pagamento resta valida per la parte non compensata, mentre deve essere annullata o ridotta per l'importo effettivamente estinto.
  • Chi contesta un'intimazione deve distinguere tra contestazione del debito originario, ormai preclusa se la cartella non è stata impugnata, e contestazione dell'importo ancora dovuto per eventi successivi, che può invece essere ammessa.

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