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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25744/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p., contestando la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. La difesa sosteneva che la violenza e le minacce erano avvenute rispetto a un atto gia compiuto (certificato con zero giorni di prognosi) e dunque non idonee a influire sull'attivita del pubblico ufficiale; in subordine che le condotte erano riconducibili a ingiurie o minacce non idonee a integrare l'art. 336. Veniva inoltre censurata la mancata diminuzione di pena in relazione alla qualificazione riferita al comma che ricomprende la finalita di influire sull'atto d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi interpretativi: l'art. 336 c.p. e l'analoga giurisprudenza affermano che si tratta di reato di condotta con dolo specifico e che per la consumazione è sufficiente la finalita di costringere o influire sul pubblico agente, valutando l'idoneita della condotta con un giudizio ex ante. Nel caso concreto i fatti accertati in primo grado (minacce verbali, sbattere i pugni sul tavolo in prossimita del volto, comportamento volto a ottenere una prognosi maggiore) erano ritenuti idonei a turbare e comprimere la liberta d'azione del medico; le censure di travisamento e di mero fatto, incompatibili in sede di legittimita, sono state respinte. La Cassazione ha inoltre chiarito che l'appello della Corte territoriale sul richiamo al comma che ricomprende la finalita di "influire" era solo per confermare la rilevanza di tale finalita e non ha comportato omissione di diminuzione della pena. Conseguentemente la condanna e le relative spese sono state confermate e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    art. 336 cod. pen., ultimo (ora terzo) comma

    Delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale come reato di condotta con dolo specifico; rileva la finalita dell'agente di costringere o influire sull'operato del pubblico ufficiale; l'idoneita della condotta va valutata ex ante rispetto alle circostanze del fatto

  • art. 337 cod. pen.

    Disciplina la resistenza a pubblico ufficiale; si distingue da art. 336 quando la violenza o la minaccia avviene durante il compimento dell'atto d'ufficio per impedirlo

  • Sentenza Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021 (dep. 2022)

    Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434

    Affermato che il reato e' consumato se l'agente persegue la finalita di costringere il pubblico agente a fare un atto contrario ai doveri, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo; ha contribuito alla dottrina del reato di mera condotta

  • Sentenza Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024 (Vitagliano)

    Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Rv. 287944

    Richiama il principio di offensivita' quale criterio per selezionare i fatti meritevoli di punizione e come parametro per valutare l'idoneita lesiva della condotta concreta

  • Giurisprudenza di merito e di legittimita' sul principio ex ante di idoneita

    es. Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014; Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007

    Consolidato orientamento secondo cui l'idoneita' della condotta a comprimere la liberta' d'azione del pubblico ufficiale si valuta con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 336 c.p. occorre una condotta di violenza o minaccia rivolta a un pubblico ufficiale con dolo specifico finalizzato a costringere o influire sull'operato del pubblico agente
  • L'idoneita della condotta a comprimere la liberta' del pubblico ufficiale va valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze concrete: gesti intimidatori o minacce nelle immediate vicinanze della vittima possono essere sufficienti
  • E' necessario distinguere art. 336 e art. 337 c.p.: se la coazione avviene durante il compimento dell'atto d'ufficio e' piu' propriamente resistenza (art. 337), mentre se e' volta a impedirne o influirne l'esecuzione anteriormente si applica l'art. 336
  • La finalita' dell'agente (costringere o influire) rileva anche se lo scopo non si concretizza; tuttavia l'offensivita' concreta della condotta rimane criterio limitativo per l'intervento penale
  • Se l'imputato era ignaro che l'atto fosse gia stato compiuto, la sua condotta puo' comunque integrare il reato se idonea ex ante a influire sull'operato del pubblico ufficiale
  • In sede di Cassazione sono in genere preclusi nuovi accertamenti di fatto: le censure che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie tipicamente vengono rigettate
  • Condotte verbali aggressive, accompagnate da gesti intimidatori e da invasioni dello spazio personale del pubblico ufficiale (es. sbattere i pugni vicino al volto), sono spesso ritenute idonee a integrare il reato quando dimostrano la finalita di influire sull'atto d'ufficio

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